Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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cantonali della circolazione stradale, come descritto nella variante relativa al chilometraggio al punto 2.1.6.6 per la categoria fiscale dei motoveicoli.

6.3 Compatibilità tra i compiti e le finanze

La variante della corrente di ricarica non si differenzia da quella del chilometraggio in merito alla compatibilità tra i compiti e le finanze. Si rimanda pertanto integralmente al punto 2.3.

6.4 Questioni collegate all’attuazione

Imposta sulla corrente di ricarica (dal 2035)

L’imposta è riscossa mediante installazioni tecniche presso gli impianti di ricarica (contatori certificati e interfacce di comunicazione) e mediante una piattaforma dei dati come interfaccia per lo scambio di dati tra gli impianti di ricarica e i GRD. Gli impianti di ricarica e le diverse situazioni legate ai processi di ricarica sono molto eterogenei e oggetto di continue innovazioni tecnologiche. In particolare le prescrizioni tecniche, organizzative e amministrative per la riscossione dell’imposta devono essere introdotte nel livello normativo opportuno, per dare risposte adeguate e sollecite da un lato all’eterogeneità dei contesti di ricarica e dall’altro agli sviluppi tecnologici. Si prevede dunque di stabilire le prescrizioni tecniche, organizzative e amministrative a livello di ordinanza e di precisarle nelle linee guida della Confederazione e del settore dell’elettricità. Questo approccio corrisponde alla prassi in vigore nella legislazione sull’energia e sull’elettricità.

La riscossione vera e propria dell’imposta presso i gestori di impianti di ricarica compete ai GRD, che già riscuotono presso i consumatori finali il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e la fornitura di elettricità, i tributi a Cantoni e Comuni nonché il supplemento rete conformemente alla legge federale sull’energia del 30 settembre 201687 (LEne). La riscossione può dunque avvalersi in linea di principio delle strutture, dei processi e delle relazioni clienti esistenti. La riscossione separata dell’imposta sulla corrente di ricarica costituisce tuttavia un nuovo compito per i GRD e comporta la creazione di nuovi flussi di dati. Gli oneri che i GRD sostengono per la riscossione sono indennizzati con le entrate dell’imposta.

Il numero elevato degli impianti di ricarica imponibili attesi (e il loro necessario adeguamento tecnico) e l’allacciamento/la registrazione degli impianti di ricarica nonché la definizione e la realizzazione dei necessari flussi di dati comportano tuttavia una lunga fase di preparazione, pertanto la riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica sarà presumibilmente impossibile prima del 2035.

Figura 37: Piano di attuazione

20302035

Legge in vigore

Divieto di ricarica su impianti non registrati Soluzione transitoria con imposta Applicazione della legge Imposta sulla corrente di ricarica forfettaria (veicoli sotto le 3,5 t) Imposta forfettaria per «piccoli veicoli» (soluzione permanente) Adeguamento degli impianti di ricarica esistenti Dotazione obbligatoria per i nuovi impianti di ricarica

87 RS 730.0