Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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hanno già oggi processi consolidati per evitare il rischio di inadempimenti con le bollette elettriche. Dal momento che l’imposta in questione è una componente della bolletta elettrica, gli stessi processi si applicano anche in relazione alla nuova imposta.
Controllo della rilevazione e della trasmissione dei dati
Se un impianto di ricarica è stato modificato/adeguato conformemente alle prescrizioni e registrato, è presumibile che la rilevazione e la trasmissione dei dati funzioni correttamente, pertanto l’integrità dei dati è assicurata. Il gestore di un impianto di ricarica secondo il diritto fiscale deve tuttavia garantire la risoluzione dei problemi in caso di difetti di funzionamento (relativamente alla misurazione/rilevazione dell’energia e alla trasmissione dei dati alla piattaforma). In assenza di interventi nonostante i problemi siano noti, si configura un’infrazione alla legge.
È inoltre punibile in particolare chi si procaccia un profitto fiscale mediante una manipolazione dell’infrastruttura di ricarica e di misurazione, interrompe il sistema di misurazione e di trasmissione dei dati o trasmette i dati di misurazione in modo errato.
Se constata problemi nella trasmissione dei dati, il gestore della piattaforma deve poter contattare il gestore responsabile dell’impianto di ricarica per ripristinare il collegamento. Se non riesce oppure constata altri problemi, deve poter comunicare il caso al GRD, che ha la competenza di verificare questi e altri casi, per i quali i dati disponibili per la determinazione dell’imposta sono incompleti o potenzialmente errati. Il GRD deve avere la possibilità di esaminare i problemi prima di tutto con il gestore responsabile dell’impianto di ricarica e, purché non vi sia infrazione alla legge, di risolverli direttamente. Avrà altresì la competenza di verificare in loco o di far verificare da un terzo (installatore elettricista) il dispositivo di misurazione e di comunicazione dell’impianto di ricarica. Se presume un’infrazione alla legge, affida il caso all’autorità federale che potrà così perseguirlo.
Audit dell’autorità federale presso i GRD
L’autorità federale può condurre audit presso i GRD in riferimento alla corretta imposizione fiscale, all’incasso e al trasferimento delle entrate alla Confederazione. La necessaria competenza è stabilita nella legge.
Opzione esaminata, ma respinta: sistema di controllo per evitare elusioni fiscali attra-
verso impianti di ricarica non registrati
Per evitare elusioni fiscali attraverso impianti di ricarica non registrati, è stata valutata l’introduzione di un sistema di controllo che potrebbe servire da un lato a scoprire le violazioni e dall’altro come misura preventiva a deterrenza di eventuali abusi e quindi contribuire alla sicurezza delle entrate fiscali. I controlli effettivi dovrebbero poter dimostrare che un veicolo è stato illecitamente ricaricato su un impianto di ricarica non registrato. A tal fine sarebbero necessari controlli in loco, negli edifici e, in particolare, nei garage.
I controlli potrebbero essere svolti secondo il principio di casualità o in caso di sospetto, in particolare sulla base delle analisi dei rischi. I primi servono soprattutto a scopo preventivo e contribuiscono all’osservanza delle disposizioni. La maggior parte dovrebbe tuttavia essere svolta sulla base di sospetti, per assicurare un utilizzo efficiente delle risorse disponibili. Ciò significa che, di norma, gli addetti ai controlli non potrebbero verificare indiscriminatamente tutti gli edifici in Svizzera alla ricerca di veicoli ricaricati illecitamente, ma solo i luoghi in cui sono più probabili violazioni sulla base di analisi del rischio.
Per utilizzare in modo efficace le risorse, occorrerebbe focalizzarsi sugli indirizzi presso i quali sono registrati veicoli elettrici, tuttavia senza un impianto di ricarica dichiarato. A tal fine, l’autorità competente dovrebbe avere accesso a determinati dati, tra cui le informazioni del SIAC, i dati di base della piattaforma (per identificare impianti di ricarica registrati) e i dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) per distinguere i vari tipi di edifici.
Nonostante i potenziali vantaggi, si rinuncia a introdurre un simile sistema di controllo perché le violazioni potrebbero essere constatate solo se chi effettua la ricarica presso un impianto non registrato venisse colto in flagranza di reato. Per gli addetti significherebbe circolare in tutto il Paese per svolgere controlli in loco, per esempio nei garage privati, e fornire le prove necessarie. Un simile dispendio di risorse sarebbe organizzativamente difficile da attuare e si presume che riscuoterebbe scarso consenso da 102/152