Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 99Fedlex · Rapporto esplicativo
Informazione
I GRD e gli uffici cantonali della circolazione stradale inviano comunicazioni ai gestori di impianti di ricarica per informarli del loro obbligo fiscale e ai detentori dei veicoli per porli a conoscenza della nuova imposta. I GRD informano i titolari del collegamento alla loro rete e i consumatori finali, quindi tutti i potenziali gestori di un impianto di ricarica secondo il diritto fiscale, dei nuovi requisiti (in particolare dell’obbligo di dotazione e adeguamento) e della necessaria comunicazione/registrazione (v. Figura 36) dell’impianto di ricarica con un congruo anticipo prima dell’introduzione dell’imposta. Inoltre, ricordano gli obblighi di comunicazione esistenti per gli impianti elettrici. Gli uffici cantonali della circolazione stradale inviano una comunicazione simile ai detentori di veicoli elettrici, perché siano anch’essi informati della nuova imposta e del divieto di effettuare ricariche presso impianti non registrati (v. art. 18 del progetto di legge federale concernente l’imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici; legge sull’imposta per veicoli elettrici; LIVE).
I gestori di un impianto di ricarica secondo il diritto fiscale sono tenuti a verificare se sono allacciati alla loro rete impianti di ricarica che devono adempiere i requisiti di legge. Se un impianto di ricarica è gestito da un gestore operativo separato di stazioni di ricarica, il gestore di un impianto di ricarica secondo il diritto fiscale deve concordare con questi una soluzione affinché siano adempiuti i requisiti. Se l’impianto di ricarica non è di proprietà del suo gestore secondo il diritto fiscale, questi deve provvedere a trasferire al proprietario gli obblighi che non può adempiere personalmente (p. es. l’obbligo di dotazione e di adeguamento).
Dotazione e registrazione dell’impianto di ricarica
Il gestore di un impianto di ricarica secondo il diritto fiscale deve provvedere alla sua registrazione se vi vengono ricaricati veicoli elettrici immatricolati. Gli impianti di ricarica possono essere registrati soltanto se sono conformi ai requisiti di legge (dispositivo di misurazione certificato e trasferimento di norma automatico dei dati). Il gestore incarica un installatore elettricista di controllare che l’impianto esistente adempia i requisiti. In caso di necessità di adeguamento o di sostituzione, l’installatore elettricista esegue i lavori necessari conformemente ai requisiti per la riscossione dell’imposta.
Se tutti i requisiti sono adempiuti, il processo di registrazione comprende le fasi seguenti:
Comunicazione al GRD (fase 3.2 nella Figura 36): il gestore di un impianto di ricarica secondo il diritto fiscale è tenuto a comunicare l’impianto al GRD tramite un installatore elettricista82. Con la comunicazione l’installatore elettricista trasmette al GRD anche i dati di base necessari (dati di contatto e identificativi tra cui nome e indirizzo del gestore dell’impianto di ricarica, numero ID dell’impianto ecc.) per la registrazione dell’impianto sulla piattaforma dei dati. Inoltre, conferma indirettamente che tutti i requisiti sono adempiuti.
Registrazione dell’impianto di ricarica nella piattaforma dei dati (fase 4 nella Figura 36): dopo la
comunicazione al GRD, questi registra l’impianto di ricarica con tutti i dati di base necessari sulla piattaforma centrale dei dati (i dati di base saranno definiti nell’ordinanza).
Collegamento alla piattaforma dei dati (fase 5 nella Figura 36): il gestore della piattaforma dei dati chiede al gestore dell’impianto di ricarica di collegare l’impianto o la relativa interfaccia di comunicazione alla piattaforma tramite una connessione automatizzata. I gestori di impianti di ricarica sono tenuti a ottemperare a questa richiesta.
82 Con questo obbligo di comunicazione al GRD ci si ricollega al sistema di notifica esistente per le stazioni di ricarica secondo l’ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) nonché alle prescrizioni dei gestori di rete sul controllo del carico.