Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 106Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 86
Capoverso 2
Lettera b
Con l’entrata in vigore del FOSTRA nel 2018, il prodotto netto dell’imposta speciale di consumo sulle automobili (art. 131 cpv. 1 lett. d Cost.; «imposta sugli autoveicoli») è stato interamente assegnato con destinazione vincolata al FOSTRA conformemente all’articolo 86 capoverso 2 lettera b. Prima del 2018, il prodotto netto dell’imposta sugli autoveicoli confluiva totalmente nel bilancio generale della Confederazione. Il nuovo disciplinamento prevede che almeno il 50 per cento del prodotto netto sia attribuito al FOSTRA. Consente di utilizzare una parte dell’imposta sugli autoveicoli per il bilancio generale della Confederazione laddove necessario, per esempio quando si tratta di rispettare le disposizioni imposte dal freno all’indebitamento.
Lettera d
Con la formulazione vigente, il prodotto netto della tassa sui veicoli a motore che impiegano mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. è conferito interamente al FOSTRA. La disposizione viene modificata per consentire in futuro di assegnare una quota del prodotto netto della nuova imposta al FSTS come pure al bilancio generale della Confederazione. Il tenore dell’articolo è modificato affinché i fondi confluiscano nei rispettivi strumenti di finanziamento nella stessa proporzione in cui avveniva sinora con le imposte sugli oli minerali.
La quota del prodotto netto della nuova imposta devoluta al FOSTRA deve quindi ammontare almeno al 40 per cento, che corrisponde al supplemento fiscale sugli oli minerali, conferito interamente al FOSTRA. Poiché un ulteriore 10 per cento dell'imposta sugli oli minerali confluisce «di norma» nel FOSTRA, occorre tenerne conto in modo adeguato, stabilendo per la nuova tassa una forchetta per la quota del FOSTRA. Questa forchetta può arrivare al massimo al 46 per cento per corrispondere al disciplinamento dell’imposta sugli oli minerali.
La forchetta dal 40 al 46 per cento crea quindi un margine di manovra di 6 punti percentuali, che corrisponde all’attuale margine discrezionale del Parlamento, il quale può decidere se assegnare il 10 per cento dell’imposta di base a favore del FOSTRA o del bilancio generale della Confederazione. Il limite superiore del 46 per cento riflette la quota del supplemento con l’aggiunta del 10 per cento dell’attuale imposta di base sul gettito complessivo. Le quote qui riportate per l’imposta si differenziano da quelle previste per la tassa, poiché all’imposta sulla corrente di ricarica non viene aggiunto l’equivalente IVA (v. punto 8.1.3).
Questo disciplinamento garantisce che la nuova imposta offra la stessa flessibilità nella distribuzione dei fondi del vigente sistema delle imposte sugli oli minerali. Nel contempo assicura che tutti gli strumenti beneficino in proporzione della nuova imposta nella stessa misura di quanto avviene con le imposte sugli oli minerali.
Lettera e
Si tratta di una modifica di tecnica legislativa senza ripercussioni materiali. Per rendere la lettura più scorrevole, l’attuale formulazione macchinosa è suddivisa nei numeri 1 e 2. Inoltre, l’ultima parte della disposizione vigente (…ma al massimo a 310 milioni di franchi …) viene scorporata nel nuovo capoverso 2bis, poiché si applica anche a una parte della nuova imposta.
Lettera ebis
La nuova lettera ebisgarantisce che, conformemente all’articolo 131 capoverso 1 lettera b, anche con la nuova imposta sia conferita al fondo un’ulteriore quota del prodotto netto, come nel caso dell’imposta sugli oli minerali. Per ottenere un sistema equivalente a quello attuale, segnatamente con la lettera e, che disciplina l’assegnazione dell’imposta speciale di consumo sui carburanti (eccetto i carburanti per l’aviazione), la quota è stata stabilita al 6 per cento del prodotto netto. Le lettere e ed ebissono correlate alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 196 numero 3 capoverso 2 e 2bische risalgono all’introduzione del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) e sono state poi modificate con la creazione del FOSTRA. Secondo la Costituzione federale vigente, una parte dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per il FSTS (la metà dell’imposta di base) è utilizzata per la rimunerazione e il rimborso degli anticipi al FIF.