Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo

Con la lettera ebisla disposizione della lettera e viene trasposta in modo speculare alla nuova imposta e tiene conto che si rinuncia a suddividerla in imposta di base e supplemento. La soluzione della percentuale fissa è equivalente, ma più semplice, per garantire che anche le risorse generate con la nuova imposta siano destinate in modo vincolante al fondo.

La scelta del 6 per cento si basa su una pura equivalenza matematica rispetto all’attuale meccanismo della lettera e, secondo cui al fondo sono devoluti il 9 per cento del supplemento fiscale sugli oli minerali e la metà del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali (imposta di base).

Complessivamente risulta un afflusso di mezzi dell’ordine del 6 per cento circa del prodotto netto dell’intera imposta sugli oli minerali. Si garantisce così l’equivalenza con il sistema attuale.

Capoverso 2bis

Il capoverso 2bisstabilisce che la somma degli importi conferiti al fondo di cui al capoverso 2 lettere e ed ebisrimane limitata a un massimo di 310 milioni di franchi all’anno, limite già previsto nel diritto vigente e iscritto nella presente legge. L’introduzione della lettera ebisrende necessario ristabilire in modo esplicito il limite esistente in un nuovo paragrafo per comprendere nel calcolo anche questo nuovo afflusso di mezzi.

Capoverso 4

L’attuale disposizione è integrata nel senso che, in analogia con le imposte sugli oli minerali, al FSTS è conferita una parte del prodotto netto della nuova imposta (30 %). Per agevolare la comprensione, la disposizione è suddivisa nelle lettere a e b. La quota qui riportata per l’imposta del 30 per cento si differenzia dalla quota prevista per la tassa, poiché all’imposta sulla corrente di ricarica non viene aggiunto l’equivalente IVA (v. punto 8.1.3).

Articolo 131

Capoverso 1 lettera f (nuovo)

Il capoverso 1 articolo 131 contiene un elenco delle speciali imposte di consumo che la Confederazione può riscuotere. Ora si aggiunge l’imposta di consumo sui mezzi di propulsione di veicoli a motore che non sono alimentati con i carburanti di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e. La disposizione è quindi integrata con una nuova lettera f.

Capoverso 2

Oggi l’articolo 131 capoverso 2 lettera b stabilisce che la Confederazione può riscuotere un’imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e. In futuro ciò sarà disciplinato nella nuova lettera f capoverso 1, quindi la disposizione vigente decade. L’attuale lettera b deve essere eliminata e il seguente capoverso 2 va formulato in base alla versione della Costituzione federale antecedente al 1° gennaio 2018, con l’unica differenza che qui è precisato che, in base a questa disposizione, la Confederazione non può riscuotere un supplemento sui carburanti per l'aviazione.

Articolo 196

Numero 3

Capoverso 2 e 2bis

Nelle due disposizioni vigenti è aggiunto il rimando alle lettere e ed ebis(… lettere e ed ebis… anziché al fondo di cui al cpv. 2 e … lettere e ed ebisnel cpv. 2bis). Anche qui l’intento è applicare la disposizione vigente concernente l’imposta sugli oli minerali pure alla nuova imposta (v. al riguardo anche i commenti al nuovo capoverso ebis).

7.2 Legge federale concernente un’imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Oggetto della LIVE è l’imposta sull’energia elettrica erogata a un impianto di ricarica per ricaricare un veicolo elettrico immatricolato per la circolazione stradale e che la Confederazione può riscuotere in virtù dell’articolo 131 capoverso 1 lettera f Cost.