Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 108Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 2 Definizioni

Nell’articolo 2 sono definiti i principali termini utilizzati nella presente legge.

Lettera a: ai sensi della presente legge sono veicoli elettrici da un lato i veicoli elettrici alimentati a batteria (BEV), dall’altro i veicoli ibridi plug-in (PHEV, v. lettera b). Questi veicoli sono talvolta designati anche come «veicoli elettrici ricaricabili». Sono veicoli dotati di una presa di ricarica e alimentati con energia elettrica da una fonte esterna, che viene immagazzinata in una batteria interna al veicolo. I BEV sono alimentati esclusivamente da un motore elettrico e, a differenza dei veicoli tradizionali, non necessitano più del cambio. L’energia è prelevata dalla batteria nel veicolo. La batteria viene ricaricata tramite un impianto al quale l’energia elettrica è erogata dalla rete di distribuzione o tramite un proprio impianto di produzione e di stoccaggio (in particolare consumo proprio o raggruppamenti ai fini del consumo proprio, reti elettriche di piccola portata territoriale). Una parte dell’energia viene recuperata durante la frenata e immessa nella batteria (recupero). D’altro canto non rientrano tra i veicoli elettrici i cosiddetti veicoli «mild hybrid» (HEV) e «full hybrid», che non hanno una presa di ricarica, pertanto la batteria non è ricaricata da una fonte esterna di energia elettrica. Questi veicoli sono assoggettati alle imposte sugli oli minerali.

Lettera b: i PHEV sono un sottoinsieme dei veicoli elettrici e sono dotati di un motore a combustione e di un motore elettrico, alimentato da una batteria. Così come per i BEV, anche qui la batteria è alimentata da una fonte esterna di energia elettrica. Tra i veicoli elettrici si annoverano anche i cosiddetti veicoli «Range-Extender» (veicoli ad autonomia estesa). Si tratta sostanzialmente di veicoli elettrici dotati anche di un motore a combustione che utilizza carburante per azionare un generatore che produce elettricità e così carica la batteria. Non rientrano tra i veicoli ibridi plug-in neppure i veicoli «mild hybrid» (HEV) e «full hybrid», che non hanno una presa di ricarica, pertanto la batteria non è ricaricata da una fonte esterna di energia elettrica.

Lettera c: per corrente di ricarica si intende l’energia elettrica erogata a un apposito impianto per la ricarica di veicoli elettrici.

Lettera d: sono impianti di ricarica le installazioni fisse e i dispositivi mobili destinati o idonei alla ricarica di veicoli elettrici assoggettati all’imposta sulla corrente di ricarica. Vi rientrano le stazioni di ricarica con uno o più punti di ricarica nonché gli impianti di ricarica con più stazioni di ricarica. Sono dispositivi mobili i cavi di ricarica come i «Juice Booster» o altre soluzioni di ricarica plug & play nonché i cavi di ricarica d’emergenza, caratterizzati da allacciamenti alla rete flessibili e facilmente sostituibili.

Lettera e: il termine imposta comprende sia l’imposta sulla corrente di ricarica sia l’imposta forfettaria.

Lettera f: l’imposta sulla corrente di ricarica è l’imposta dovuta per la ricarica di un veicolo elettrico su un apposito impianto e deve essere distinta dall’imposta forfettaria.

Lettera g: la definizione di rete di distribuzione si rifà all’articolo 4 capoverso 1 lettera i LAEl.

Lettera h: si considera detentore del veicolo la persona fisica o giuridica iscritta nella licenza di circolazione come detentore di un veicolo elettrico immatricolato in Svizzera.

Articolo 3 Autorità competente

Capoverso 1

L’esecuzione ossia la riscossione di un’imposta sulla corrente di ricarica costituisce un nuovo compito che attualmente non è attribuito ad alcun ufficio federale esistente (UXXX). Non è necessario istituire un ufficio federale a sé stante o nuovo. Nel quadro dell’elaborazione del messaggio, si attribuirà il compito o la competenza a un’unità organizzativa esistente dell’Amministrazione federale.

Capoverso 2

L’infrastruttura per ricaricare veicoli elettrici può variare a seconda della situazione, dal punto di vista tecnico e organizzativo. Anche lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica è tuttora in corso. La riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica coinvolgerà inoltre più di 600 gestori delle reti di distribuzione. Occorrono prescrizioni che garantiscano principi uniformi per la riscossione vera e propria dell’imposta (misurazione della quantità di energia tassata) così come per il disbrigo della riscossione dell’imposta da parte dei diversi organi di riscossione. Trattandosi in particolare di prescrizioni tecniche e organizzative/amministrative, la competenza di emanarle è conferita all’UXXX.