Progetto
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 11 pagine
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La Svizzera dichiara che devono essere presentate le informazioni e i documenti seguenti:
- per le richieste di un creditore secondo l’articolo 10 paragrafo 1 lettere b-f (esecuzione, emanazione o modifica di una decisione) e per quelle di un debitore secondo l’articolo 10 paragrafo 2 lettere b e c (modifica di una decisione): nazionalità e professione o grado d’istruzione del creditore, del suo rappresentante legale e del debitore;
- inoltre, per le richieste secondo l’articolo 10 paragrafo 1 lettere b, e ed f nonché paragrafo 2 lettere b e c (esecuzione o modifica di una decisione): copia integrale autenticata della decisione e prova dell’esecutività:
- inoltre, per le richieste secondo l’articolo 10 paragrafo 1 lettera b (esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato richiesto): un documento in cui figurano gli arretrati e se del caso il calcolo dell’indicizzazione nonché la data dei calcoli;
- inoltre, per le richieste secondo l’articolo 10 paragrafo 1 lettere e ed f nonché paragrafo 2 lettere b e c (modifica di una decisione): prove che la situazione finanziaria o altre circostanze sono cambiate;
- per le richieste di autorità secondo l’articolo 36 a cui sono state trasferite le pretese: nome e data di nascita del creditore originario;
- per le richieste di prestazioni alimentari presentate per un figlio maggiorenne: attestato di formazione a partire dalla maggiore età.
c. Dichiarazione relativa all’articolo 44 paragrafo 2:
- La Svizzera dichiara che le domande e i documenti connessi devono essere presentati nella lingua ufficiale dell’autorità chiamata ad adottare misure, ossia in tedesco, francese o italiano a seconda della regione.
Art. 2
1 Sono denunciate:
a. la Convenzione del 20 giugno 19565 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero;
b. la Convenzione del 24 ottobre 19566 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli;
c. la Convenzione del 15 aprile 19587 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia d’obbligazioni alimentari verso i figli;