Progetto
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 11 pagine
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b. verifica che i documenti che le sono trasmessi soddisfino i requisiti formali della CLA 07 e le specificità dello Stato in questione;
c. trasmette le informazioni, i dati personali e i documenti necessari per attuare la CLA 07 alle competenti autorità all’estero o ai competenti uffici in Svizzera; trasmette anche dati personali degni di particolare protezione concernenti la situazione personale degli aventi diritto e degli obbligati, i procedimenti penali per violazione degli obblighi di mantenimento e le misure dell’aiuto sociale;
d. può accertare gli indirizzi degli aventi diritto e degli obbligati se accessibili tramite un registro centrale gestito dalla Confederazione;
e. fornisce consulenza agli uffici centrali specializzati dei Cantoni su questioni giuridiche nel contesto transfrontaliero;
f. può emanare prescrizioni concernenti la forma dei documenti da presentare;
g. può formulare raccomandazioni concernenti l’attuazione della CLA 07;
h. promuove lo scambio di esperienze tra i servizi centrali specializzati dei Cantoni e, se occorre, organizza o coordina formazioni continue concernenti la CLA 07;
i. rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e autorità estere nel quadro della CLA 07;
j. è competente per le richieste in entrata e in uscita di modifica o costituzione di un titolo di mantenimento, se necessario incluso l’accertamento della discendenza, nonché per le richieste di riconoscimento di titoli di mantenimento senza procedura d’esecuzione simultanea.
Art. 3 Uffici centrali specializzati dei Cantoni
1 Ogni Cantone designa un ufficio centrale specializzato incaricato di applicare la CLA 07 e si assicura che disponga delle necessarie conoscenze tecniche e risorse umane.
2 Più Cantoni possono designare congiuntamente un ufficio specializzato.
3 In caso di richieste in uscita di riconoscimento ed esecuzione di un titolo di mantenimento e in caso di richieste secondo l’articolo 7 CLA 07, l’ufficio specializzato del Cantone di domicilio dell’avente diritto ha i compiti seguenti:
a. è competente per la preparazione delle richieste;
b. fornisce, se necessario, sostegno per la compilazione dei moduli e trasmette le richieste nonché gli incarti completi e tradotti all’autorità centrale della Confederazione;
c. è competente per la gestione dei casi e comunica all’autorità centrale della Confederazione tutte le informazioni rilevanti per il trattamento all’estero.
4 L’ufficio specializzato del Cantone di domicilio dell’obbligato è competente per il trattamento delle richieste in entrata di riconoscimento ed esecuzione di un titolo di mantenimento.