Progetto
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 11 pagine
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5 L’ufficio specializzato del Cantone di domicilio dell’avente diritto o dell’obbligato è competente per gli accertamenti relativi all’indirizzo, al reddito e al patrimonio.
6Se una persona non ha domicilio in Svizzera, è determinante il luogo della sua dimora abituale. Se non ha neanche questa, per l’obbligato è determinante il luogo delle misure da adottare e per l’avente diritto il luogo della dimora. Per le autorità è invece determinante il luogo in cui ha sede l’amministrazione.
Art. 4 Delega di compiti
1 In singoli casi o per singoli aspetti del trattamento generale dell’incarto, l’autorità centrale della Confederazione e gli uffici specializzati possono concordare una diversa ripartizione dei compiti rispetto a quella prevista dagli articoli 2 capoverso 2 e 3 capoversi 4 e 5.
2In singoli casi o per singoli aspetti del trattamento generale dell’incarto, gli uffici specializzati possono concordare tra loro una diversa ripartizione dei compiti rispetto a quella prevista dagli articoli 2 capoverso 2 e 3 capoversi 4 e 5. Per l’adempimento dei compiti, possono condividere le informazioni, i dati personali e i documenti menzionati all’articolo 2 capoverso 2 lettera c.
3 Per l’adempimento dei compiti, l’autorità centrale della Confederazione e gli uffici specializzati possono incaricare terzi idonei o agevolare il ricorso al gratuito patrocinio.
Art. 5 Procura
In caso di richieste in entrata, gli uffici specializzati e l’autorità centrale della Confederazione sono autorizzati ad agire in nome del richiedente nel quadro di procedure extragiudiziali nonché dinanzi a giudici e autorità senza dover presentare una procura.
Art. 6 Diritto d’informazione
1 Per localizzare persone in relazione a procedimenti disciplinati dalla CLA 07, gli uffici specializzati e l’autorità centrale della Confederazione possono chiedere informazioni a terzi in particolare ai registri degli abitanti, al sistema d’informazione centrale sulla migrazione, al servizio nazionale degli indirizzi, agli assicuratori e agli organi d’esecuzione delle singole assicurazioni sociali, alle autorità di perseguimento penale, agli uffici della circolazione stradale e alle autorità dello stato civile.
2 In vista della costituzione, del riconoscimento, dell’esecuzione o della modifica di un titolo di mantenimento nonché per accertare le prospettive di successo del procedimento in questione, gli uffici specializzati e l’autorità centrale della Confederazione possono chiedere a terzi informazioni su reddito, patrimonio, averi, crediti e debiti di aventi diritto e obbligati, in particolare agli uffici d’esecuzione, alle autorità fiscali, agli uffici del registro fondiario, agli uffici della circolazione stradale, agli assicuratori e agli organi d’esecuzione delle singole assicurazioni sociali, agli istituti di previdenza o di libero passaggio e ai datori di lavoro. Le suddette informazioni comprendono anche le indicazioni sulla situazione famigliare e sulle misure dell’aiuto sociale se necessarie per l’attuazione della CLA 07.