Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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6.9 Adeguamento di ordinanze

L’OAInc disciplina nei casi nazionali l’aiuto prestato dall’ente pubblico per l’esecuzione delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia quando l’obbligato non adempie l’obbligo di mantenimento. Dato che in alcuni settori l’incasso transfrontaliero degli alimenti non si differenzia sostanzialmente da quello nazionale, laddove possibile si rinvierà all’OAInc anche per il trattamento dei casi internazionali. Saranno pertanto necessari determinati adeguamenti dell’OAInc, in particolare degli articoli 20-22, che saranno inviati successivamente in una consultazione separata ed entreranno in vigore insieme alla LF-CLA 07. L’OAInc va vista come disposizione d’esecuzione dell’articolo 8 LF-CLA 07.

La modifica della LSIP dovrà eventualmente essere attuata anche nell’ordinanza RIPOL (adeguamento dell’articolo 6 dell’ordinanza del 26 ott. 201667 sul sistema di ricerca informatizzato di polizia e dei diritti d’accesso).

L’ordinanza del 31 ottobre 200768 sugli assegni familiari dovrà essere adeguata affinché anche gli uffici specializzati dei Cantoni abbiano accesso al registro degli assegni familiari.

6.10 Proposte di adeguamento respinte

Conformemente all’articolo 134 capoverso 1 numero 1 CO, la prescrizione non comincia o, se cominciata, resta sospesa per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli. In seno al gruppo di lavoro era stato proposto di chiarire nella legge che questo privilegio è applicabile anche ai crediti di mantenimento trasferiti all’ente pubblico. Diversi tribunali hanno approvato la sospensione della prescrizione secondo l’articolo 134 capoverso 1 numero 1 CO anche per le pretese anticipate69, ma una decisione del Tribunale federale manca ancora, e nei materiali legislativi la questione è stata rigettata. La sua risoluzione può essere lasciata ai tribunali.

7 Miglioramento dell’aiuto nazionale all’incasso (avamprogetto 2)

7.1 Linee generali

Alcune delle modifiche proposte nelle leggi speciali sono rilevanti anche per l’aiuto nazionale all’incasso. Gli uffici specializzati previsti dall’OAInc hanno praticamente gli stessi compiti degli uffici che si occupano dei casi internazionali (cfr. art. 290 CC e art. 6 par. 2 lett. e CLA 07) e devono pertanto disporre di strumenti efficaci per adempiere tali compiti anche per i casi nazionali. Sovente gli uffici specializzati designati dall’OAInc saranno gli stessi, con le stesse persone, di quelli che tratteranno i casi internazionali secondo la LF-CLA 07.

Il diritto d’informazione degli uffici specializzati secondo l’OAInc è previsto già all’articolo 7 OAInc. Nella prassi è però emerso che diverse autorità si rifiutano di fornire i dati poiché tale diritto d’informazione non è menzionato in una legge formale. Con il presente avamprogetto s’intende colmare questa lacuna prevedendo per i casi nazionali i medesimi diritti d’informazione di cui all’articolo 6 LF-CLA 07.

Le modifiche di legge proposte in relazione all’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia non possono essere integrate nel decreto di approvazione

67 RS 361.0

68 RS 836.21

69 Ad es. il Tribunale d’appello di ZH, sentenza RT150043-O/U del 28 apr. 2015