Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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a 313. Da queste cifre è possibile dedurre che risorse sufficienti sono imprescindibili perché l’incasso degli alimenti abbia successo.
1.3 Organizzazione delle autorità
Attualmente, la competenza per l’incasso transfrontaliero degli alimenti non è disciplinata in alcun atto normativo. Con la CNY si è sviluppata la seguente prassi, fondata sui principi della sussidiarietà e del federalismo esecutivo: un’autorità centrale presso l’Ufficio federale di giustizia trasmette e riceve le richieste transfrontaliere di aiuto all’incasso, gestisce i contatti con l’estero e fornisce a titolo sussidiario assistenza giuridica agli uffici di incasso cantonali. Il trattamento materiale della richiesta (ad es. preparazione dell’incarto o esecuzione forzata) spetta per contro ai Cantoni.
Nel messaggio sulla CNY, questa organizzazione delle autorità è stata descritta come segue: «Come istituzione intermedia [l’UFG14] riceverà le domande provenienti dall’estero, le esaminerà dall’aspetto formale e le trasmetterà all’autorità competente designata dal governo cantonale [...]. L’autorità cantonale tratta la domanda nel senso che, con un accordo in via bonale o con un’azione giudiziaria, cerca di ottenere le prestazioni alimentari dal debitore. Come autorità speditrice, [l’UFG], conformemente all’articolo 3 della convenzione, riceve per il tramite di un’autorità cantonale le domande d’alimenti emananti da creditori trovantisi in Svizzera, le esamina e le trasmette, secondo l’articolo 4, all’istituzione intermediaria estera. L’autorità cantonale dovrebbe pure sottoporre eventuali proposte secondo il detto articolo 4 della convenzione poiché conosce meglio [dell’UFG] la situazione del creditore […]. L’autorità federale è a disposizione delle autorità cantonali […] per fornire informazioni di natura giuridica; se necessario, collabora con queste per preparare le domande. Tuttavia, anche in futuro non si dovrà rinunciare alla collaborazione delle organizzazioni private che si sono finora occupate di questa materia. Spetta ai servizi cantonali competenti di far eventualmente appello a tale collaborazione.»15
L’articolo 21 dell’ordinanza sull’aiuto all’incasso, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, riassume come segue questa ripartizione dei compiti: «Le prestazioni previste nelle convenzioni sull’assistenza amministrativa e nei Memorandum of Understanding sono fornite direttamente dall’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale oppure per suo tramite. L’Ufficio federale di giustizia funge da organo di trasmissione e ricezione per la Svizzera.»
L’organizzazione delle autorità varia fortemente da Cantone a Cantone: in alcuni le autorità sono centralizzate (ad es. GE, NE), mentre in altri ogni singolo Comune è competente per trattare i propri casi (ad es. AG, TG, GR). Alcuni di questi Comuni e anche diversi Cantoni hanno delegato l’incasso degli alimenti a fornitori di prestazioni privati (ad es. ZG, AG). Altri Cantoni ancora riuniscono l’aiuto all’incasso degli alimenti in pochi uffici competenti per diversi distretti e associazioni di Comuni a livello regionale. Il Comune di Sursee, ad esempio, tratta le richieste dell’intero Cantone di Lucerna.
All’estero sono stati scelti modelli molto differenti per l’attuazione della CLA 07: la Norvegia e i Paesi Bassi hanno adottato un modello centralizzato con un’unica autorità federale che assume quasi tutte le funzioni. La Germania, per contro, ha centralizzato solo in parte i servizi: l’autorità centrale federale è competente per trattare le richieste in entrata, mentre gli incarti in uscita sono preparati da giudici locali nei singoli Länder. Gli Stati Uniti, dal conto loro, hanno un sistema completamente federale con autorità locali. Anche la Polonia e il Portogallo hanno un
13 Rapporto della Rechnungshof (fonte: nota a piè di pagina 12), pag. 330-332
14 All’epoca era competente la «Divisione federale della polizia».
15 FF 1975 I 1557, 1561-1562