Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 11 pagine

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capoverso 3 lettera c Cost. conferisce alla Confederazione ampie competenze e compiti nei settori della dichiarazione di provenienza, della qualità, dei metodi di produzione e dei procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni previste riguardano i vini svizzeri a denominazione di origine controllata. Sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ai prodotti esteri è riservato un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti indigeni di pari qualità. Secondo la legislazione dell'Unione europea (UE), gli Stati membri dell'UE possono adottare misure di gestione per regolare l'offerta di vini a denominazione di origine protetta, che almeno in Francia si applicano a determinati vini. Le disposizioni previste sono compatibili con l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli6, in particolare con l'allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto comprende disposizioni importanti (art. 22 cpv. 4 LParl) che contengono norme di diritto e per l'attuazione delle quali, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., è necessaria l'emanazione di leggi federali.

6.4 Delega di competenze legislative

L’articolo 64a capoversi 1 e 4 delega competenze legislative ai Cantoni. L’articolo 64a capoverso 5 delega competenze legislative al Consiglio federale

6 RS 0.916.026.81