Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 11 pagine

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comporta il rischio di deprezzamento delle scorte di vini quando la vendemmia successiva è abbondante e può comportare perdite per il vinificatore se le scorte non possono essere commercializzate. D’altra parte, quando i Cantoni decidono di aumentare le rese massime, ad esempio a seguito di lacune nel processo di allegagione della vite o di una estesa ondata di gelo primaverile, i viticoltori poco colpiti possono aumentare la produzione. Tuttavia per i viticoltori duramente colpiti dall’evento meteorologico, che comporta anche una riduzione della resa potenziale delle viti, l’efficacia della misura è solo parziale. Infine, la decisione dei Cantoni in merito alle rese massime può essere presa solo prima del 31 luglio per la vendemmia successiva, in modo che i viticoltori possano conoscere con adeguato anticipo i vincoli posti alla produzione. Per gli eventi meteorologici che si verificano dopo tale data e che pregiudicano in modo importante i risultati della vendemmia non è più possibile una compensazione mediante modifica della resa massima.

L’articolo 63 della legge sull’agricoltura non consente ai Cantoni di introdurre misure per la gestione dell’offerta di vini DOC. Secondo la Commissione, per consentire ai produttori di uve di ridurre i rischi economici legati alle condizioni meteorologiche, i Cantoni dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a emanare disposizioni relative a una quota di uve che posso essere prodotte al di là delle rese massime prefissate per i vini DOC, nonché all’incantinamento e alla commercializzazione di tale quota vinificata nella classe dei vini DOC. A suo avviso, le uve prodotte superando la resa massima fissata dai Cantoni, ma senza tuttavia superare i limiti massimi stabiliti dal Consiglio federale, potrebbero costituire scorte di vini DOC. L’obiettivo di tali scorte è di attenuare le fluttuazioni del raccolto di uva dovute a condizioni meteorologiche avverse, di non perdere quote di mercato quando il raccolto è scarso e di evitare il crollo dei prezzi dei vini in caso di vendemmie abbondanti. Le scorte di vini DOC consentirebbero ai Cantoni che lo ritengono opportuno di articolare ulteriormente la regolamentazione concernente la resa massima della produzione di uve DOC.

3 Punti essenziali del progetto

Il nuovo articolo 64a consente ai Cantoni di emanare disposizioni che permettono ai vinificatori di vinificare sotto forma di scorte di vini DOC un quantitativo supplementare di uve per le scorte di vini DOC in modo che il quantitativo di uva complessivo ecceda le rese massime stabilite per i vini DOC. Tale quantitativo sarà fissato dal Cantone. La somma delle rese massime e della quantità di uve vinificabile come scorte di vini DOC non deve superare la resa massima stabilita dal Consiglio federale. Per i vinificatori la costituzione di scorte di vini DOC sarà facoltativa. Queste scorte saranno bloccate fino a quando l’autorità competente non ne autorizzerà la commercializzazione in considerazione della situazione vigente sul mercato. Le disposizioni che riguardano l’autorizzazione a commercializzare le scorte saranno emanate dai Cantoni e preciseranno in particolare i parametri che consentono di decidere se la domanda di vini DOC sia sufficiente affinché una parte o la totalità delle scorte di vini DOC vengano liberate e messe a libera disposizione dei vinificatori. Per consentire ai Cantoni di disporre di dati di mercato adeguati per la gestione delle scorte, i vinificatori che