Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 11 pagine

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nell’impiego di uve ricche di componenti. Il decreto federale del 19 giugno 19921 sulla viticoltura ha fissato per la prima volta rese massime per unità di superficie per i vini a denominazione di origine controllata (vini DOC). Con questa disposizione il Parlamento ha dato seguito alle constatazioni secondo cui le misure di promozione della qualità adottate in precedenza non erano sufficienti e non erano riuscite a impedire l’accumulo di eccedenze di vino. La nuova legge sull’agricoltura2 entrata in vigore il 1ogennaio 1999 ha ripreso essenzialmente il principio fondato sulla fissazione di rese massime in funzione della classificazione dei vini svizzeri e lo ha completato con le disposizioni dell’articolo 63. Nel diritto vigente, l’ordinanza sul vino3 stabilisce all’articolo 21 che i Cantoni fissano la resa massima dell’unità di superficie per vitigno autorizzato per i vini a denominazione di origine controllata. Le rese per unità di superficie stabilite dai Cantoni non possono superare, per i vitigni bianchi, 1,2 kg/m2 per la regione della Svizzera italiana e 1,4 kg/m2 per le altre regioni della Svizzera. Per i vitigni rossi non possono superare 1,2 kg/m2 per tutte le regioni.

La resa della vendemmia varia notevolmente da un anno all’altro per influsso delle condizioni meteorologiche. Gli anni caldi e secchi, come il 2022, favoriscono lo sviluppo ottimale delle uve, aumentando così la resa. Al contrario, condizioni meteorologiche sfavorevoli, come il gelo primaverile del 2017 e 2023 o la grandine, possono ridurre notevolmente la resa. La vendemmia del 2017, con 79 milioni di litri di vino, è stata la più scarsa dal 1978. Anche le malattie della vite legate a condizioni meteorologiche umide, come è stato il caso nel 2021, possono influire sulle rese. La vendemmia del 2021 è stata quindi la peggiore dal 1957, con 61 milioni di litri di vino. Anche le rese massime stabilite dai Cantoni e le tecniche colturali applicate dai viticoltori influenzano la quantità di uve raccolta.

Le fluttuazioni dei raccolti hanno un impatto significativo sul mercato e sul reddito di tutti gli operatori del settore vitivinicolo. La presenza continua sui mercati presuppone che la vendemmia consenta di raccogliere una quantità sufficiente di uve da vinificare. Una vendemmia troppo abbondante comporta dal canto suo pressioni sul prezzo dell’uva e un deprezzamento delle scorte di vin. Per far fronte alla maggiore volatilità dei raccolti, a partire dalla fine del 2010 il settore vinicolo ha preso in considerazione una nuova misura di regolazione dell’offerta di vini. Con l’introduzione della nozione di «riserva climatica», i Cantoni avrebbero la facoltà di istituire un sistema di scorte di vini a denominazione di origine controllata. Le uve prodotte in eccedenza rispetto alla la resa massima fissata dal Cantone, ma senza oltrepassare la resa massima fissata dal Consiglio federale, non potrebbero quindi essere commercializzata nell’anno di produzione, ma sarebbero utilizzate per costituire scorte di vini, allo scopo di compensare eventuali deficit di produzione negli anni successivi. Il principio che sta alla base di questa misura elaborata dal settore vinicolo è stato oggetto della mozione 18.3221 «Possibilità per i Cantoni di creare una riserva climatica». La mozione è stata archiviata perché il Consiglio nazionale non ha completato l’esame entro due anni.

1 FF 1992 III 879

2 RS 910.1

3 RS 916.140