Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 11 pagine

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2.2 Considerazioni della Commissione

Sebbene la mozione 18.3221 sia stata archiviata, la preoccupazione che solleva rimane attuale ed è persino diventata ancora più legittima a causa dei cambiamenti climatici. In Svizzera questo processo comporta non solo in un aumento della temperatura media, ma pure un’alterazione del regime idrico nonché fenomeni meteorologici estremi, come periodi di caldo intenso e precipitazioni più concentrate nel tempo e frequenti. Vi è da attendersi che il cambiamento climatico e le sue conseguenze sulla vite provochino una maggiore fluttuazioni dei raccolti delle uve.

In vista di tali fluttuazioni, la richiesta del settore vinicolo di disporre di scorte che consentano, negli anni di scarsi raccolti, di rifornire il mercato con una quantità sufficiente di vini svizzeri DOC è comprensibile e meritevole di sostegno. Lo strumento che si fonda su una riserva di fluttuazione è già stato istituito a livello internazionale. Le grandi regioni vinicole come la Borgogna o l’Alsazia conoscono già questo sistema e sul mercato beneficiano quindi attualmente dei corrispondenti vantaggi concorrenziali rispetto alle regioni vinicole della Svizzera.

L’obiettivo principale di una riserva di fluttuazione è garantire la sicurezza delle forniture e assicurare un’offerta costante, in modo che i vini svizzeri possano mantenere le loro quote di mercato accanto ai vini importati. L’aumento quantitativo dei vini non è l’obiettivo, le rese massime in vigore devono essere mantenute.

È importante che il nuovo strumento sia introdotto su base volontaria e configurato in modo flessibile. I Cantoni, d’intesa con il settore vincolo, dovrebbero avere la possibilità di emanare disposizioni relative all’autorizzazione, la costituzione e lo scioglimento di scorte di vini DOC. I Cantoni che decideranno di consentire la costituzione di scorte devono fare in modo che ciascun vinificatore possa decidere liberamente in merito.

Il nuovo strumento andrebbe a vantaggio soprattutto dei produttori di vini in Ticino e nella Svizzera romanda. Nella Svizzera tedesca le caratteristiche del suolo e l’irraggiamento solare inducono i viticoltori a limitare la resa per unità di superficie, al fine di ottenere la qualità desiderata. I produttori della Svizzera tedesca sono quindi meno esposti alle fluttuazioni delle vendite.

2.3 Alternative esaminate e opzione scelta

La produzione di vini svizzeri soddisfa globalmente la domanda di questo segmento di mercato. La commissione si è anche chiesta se gli obiettivi perseguiti con una «riserva climatica» non possano essere conseguiti modulando le rese massime fissate dai Cantoni. Secondo l’articolo 21 dell’ordinanza sul vino, i Cantoni possono adeguare ogni anno le rese massime per i vini DOC in base allo stato delle scorte di vini, alle prospettive del raccolto e all’andamento delle vendite, a condizione che tali rese non superino il limite massimo di resa fissato dal Consiglio federale. Il meccanismo in vigore lascia ai vinificatori la libertà di costituire o meno scorte di vini e di commercializzarle, nel quadro dei rendimenti stabiliti dai Cantoni. La gestione delle scorte di vino da parte delle aziende è una risposta classica ma efficace alle fluttuazioni del raccolto dell’uva. Tuttavia la costituzione di scorte di vini immobilizza il capitale,