Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 11 pagine

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uve devono adempire a tutti i requisiti relativi alla produzione di vini DOC, ad eccezione della resa massima per unità di superficie. Devono in particolare essere rispettati i requisiti relativi alle varietà di vitigni autorizzate per la DOC e al tenore minimo di zucchero naturale. I Cantoni possono precisare nelle loro disposizioni le quantità di uve, differenziate per ciascuna varietà di viti, che può essere vinificata al di là della resa massima prevista per i vini DOC. La somma di tale quantità e della resa massima non deve superare i limiti previsti dall’articolo 21 capoverso 6 dell’ordinanza sul vino.

Da un punto di vista concreto, le quantità di vini previste per le scorte di vini DOC sono indicate separatamente sul certificato di produzione conformemente all’articolo 24b dell’ordinanza sul vino. Il certificato di produzione assicura la tracciabilità delle uve dal Comune di produzione fino al vinificatore. I quantitativi effettivamente incantinati e destinati alle scorte di vini sono anche registrati separatamente nella scheda delle forniture. Essi possono essere utilizzati solo per la produzione di una quota di vini DOC che rimane bloccata fino all’autorizzazione alla commercializzazione da parte dell’autorità cantonale.

Il vinificatore che desidera costituire una scorta di vini DOC deve presentare domanda all’autorità cantonale (cpv. 3). In seguito, in conformità alle regole stabilite dal Cantone, deve comunicare all’autorità cantonale in particolare le informazioni che le consentano di decidere in che misura le scorte di vini possano essere commercializzate e in quale classe di vini.

Il vinificatore non può vendere, cedere o utilizzare le scorte di vini (cpv. 4) senza l’autorizzazione del Cantone. Di conseguenza tali vini non possono essere tagliati con vini di origine o provenienza diversa oppure assemblati con vini di annate o vitigni diversi da quelli che costituiscono le scorte. Se tali requisiti sono rispettati, le scorte di vini possono essere conservate nei contenitori dei vini DOC di cui i vinificatori possono disporre liberamente. Se i vini DOC liberamente commercializzabili vengono tagliati o assemblati, le scorte di vini DOC devono essere conservate separatamente.

La costituzione di scorte di vini DOC persegue l’obiettivo di gestire ancora meglio l’offerta di vini DOC. È probabile che i Cantoni ricorrano in modo differenziato a questa nuova misura. Non è escluso che si intravveda la necessità di armonizzare le misure cantonali relative alle scorte di vini o di eliminarne gli effetti negativi sul mercato dei vini svizzeri. A tal fine il capoverso 5 stabilisce che il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla gestione annuale delle scorte di vini. Le consultazioni condotte con i rappresentanti del settore e dei Cantoni hanno evidenziato la necessità di preservare il mercato dei vini svizzeri con indicazione geografica tipica da una riclassificazione delle scorte di vini DOC in questa classe di vini. Ciò implica che le eventuali riclassificazioni delle scorte di vini possono essere ordinate dai Cantoni solo mediante declassamento a vini da tavola. Di conseguenza, il Consiglio federale dovrebbe stabilire nell’ordinanza sul vino che le scorte di vini DOC possono essere declassate soltanto in vini da tavola.