Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 11 pagine
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detengono scorte di vini DOC saranno tenuti a informare i Cantoni in merito a tali scorte e alle vendite di vini. Se non è possibile commercializzare le scorte come vini DOC, i Cantoni dovranno decidere in merito all’eventualità di riclassificarle come vini da tavola. In questo contesto, i rappresentanti del settore consultati reputano che il Consiglio federale dovrebbe stabilire nell’ordinanza sul vino il principio secondo cui le scorte di vini DOC non possono essere riclassificate nella classe immediatamente inferiore dei vini con indicazione geografica tipica per evitare qualsiasi destabilizzazione del mercato dei vini svizzeri con indicazione geografica tipica. Nei casi di riclassificazione delle scorte di vini DOC in vini da tavola, il deprezzamento dei vini sarà a carico degli incantinatori interessati. Non è previsto alcun aiuto finanziario da parte della Confederazione per tali perdite o per la copertura delle spese legate all’esecuzione della nuova misura. I Cantoni non saranno tenuti a prevedere nella loro legislazione cantonale disposizioni relative alle scorte di vini. In assenza di tali disposizioni, si applicheranno le rese massime per i vini DOC fissate dai Cantoni in conformità alle disposizioni del Consiglio federale e dei Cantoni sancite dall’articolo 63 LAgr. Le scorte di vini sono una misura di gestione dell’offerta di vini DOC. Di conseguenza, le organizzazioni vinicole cantonali dovranno essere coinvolte dai Cantoni in tutte le fasi di applicazione della misura. I Cantoni avranno la facoltà, conformemente alle basi legali che adotteranno, delegare l’esecuzione di questa misura alle organizzazioni professionali.
Anche i controlli relativi alle scorte di vini DOC e le sanzioni saranno di competenza dei Cantoni. Tuttavia, se lo ritengono opportuno, i Cantoni potranno incaricare il Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV) di effettuare i controlli della nuova misura.
I Cantoni comunicheranno automaticamente all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e al CSCV le decisioni relative all’autorizzazione alla commercializzazione delle scorte di vini DOC e alla riclassificazione di tali scorte. Questo obbligo dovrà essere formalizzato attraverso una modifica dell’articolo 40 dell’ordinanza sul vino.
4 Commento all’articolo di legge
Art. 64a
Il nuovo articolo 64a capoverso 1 conferisce ai Cantoni la possibilità di emanare disposizioni relative alle scorte di vini a denominazione di origine controllata. In base all’articolo 29 capoverso 2 dell’ordinanza sul vino le scorte possono essere costituite dai vinificatori, ovverossia coloro che ritirano e torchiano l’uva.
I Cantoni che, d’intesa con gli operatori cantonali del settore vinicolo, decidono di emanare disposizioni per la costituzione di scorte di vini, possono delegare l’esecuzione della misura a una organizzazione agricola secondo le modalità precisate nella loro legislazione. Permangono tuttavia responsabili nei confronti della Confederazione e sono tenuti ad adoperarsi affinché che le disposizioni cantonali in materia di scorte di vini siano conformi alla legislazione federale.
Le scorte di vini DOC sono costituite al momento dell’incantinamento e sono ottenute da uve che il vinificatore ritira, torchia e successivamente vinifica (cpv. 2). Queste