Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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mate di emergenza. Di conseguenza, su incarico del Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), è stato sviluppato un nuovo modello di riferimento per la trasmissione delle chiamate di emergenza che analizza gli standard e le prestazioni dei vari attori coinvolti e racco- manda misure.28 Una di esse si rivolge alla Confederazione e chiede una soluzione di ripiego per collegare le centrali di allarme. Queste ultime dovrebbero essere raggiun- gibili tramite almeno due provider. Se la comunicazione non passa attraverso il «provi- der principale» (FST), quest’ultimo la inoltra al «secondo provider». È stata esaminata l’introduzione di questa misura a livello di ordinanza. Da un lato, tuttavia, la base giuri- dica è discutibile. D’altra parte, la misura avrebbe solo un effetto limitato, poiché non offre una ridondanza completa: tutte le chiamate di emergenza continuerebbero a es- sere istradate attraverso la rete principale di Swisscom. Si prevede di includere questa misura nella prossima revisione della LTC. In tale contesto, dovrebbe essere esami- nata anche l’introduzione di una gestione del sistema nel trattamento delle chiamate d’urgenza (cfr. Mozione 21.300029).
- Regolamenti semplificati o più efficienti in termini di costi per le piccole e medie im- prese (PMI): la spesa maggiore per le imprese è associata al testo in tempo reale (cfr.
n. 5.3) ed è sostenuta solo dai tre operatori di rete mobile. Questi hanno più di 250 dipendenti e non sono considerati PMI30. A livello delle misure che riguardano tutti gli operatori con un’offerta di telefonia (ca. 100 operatori31) e quindi anche le PMI, le sem- plificazioni sembrano appropriate solo in misura limitata. Da un punto di vista tecnico, non avrebbe senso se la distinzione tra servizi di emergenza da un lato e servizi di assistenza e consulenza dall’altro (funzionalità diverse della chiamata di emergenza in base al tipo) fosse implementata solo da alcuni FST. Ciò influirebbe anche sulla diversa priorità delle chiamate di emergenza («flag» nel protocollo Session Initiation Protocol [SIP]). Non sembra esclusa una differenziazione tra l’obbligo di coordinamento e l’ob- bligo di contrastare le chiamate che mettono a rischio il sistema di emergenza. Tuttavia, anche nel caso dei fornitori più piccoli, vi è una buona parte di costi inevitabili, in quanto esiste già un obbligo generale, ai sensi dell’articolo 48a LTC, di lottare contro qualsiasi manipolazione non autorizzata degli impianti di telecomunicazione attraverso trasmis- sioni mediante telecomunicazione. Per le PMI, invece, è stata introdotta una semplifi- cazione per garantire l’instradamento e la localizzazione delle chiamate di emergenza VoIP dalla rete fissa. Questo obbligo deve essere attuato solo se comporta uno sforzo
28 DATEC e CDDGP (2023). Servizi d’emergenza: Modello di riferimento, https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/telecomunicazione/fornitori-di-servizi-di-telecomunicazione/servizi-demergenza.html.
29 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213000
30 UST (2024). Piccole e medie imprese, https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/industria-servizi/imprese-addetti/struttura-economicaimprese/pmi.html.
31 UFCOM (2024) Numero di fornitori di servizi di telecomunicazione, https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/telecomunicazione/fatticifre/osservatorio-statistico/fisso/numero-di-fornitori-di-servizi-di-telecomunicazione.