Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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Tuttavia, questo servizio di chiamata d’emergenza deve essere distinto a livello termi- nologico dal servizio fornito dalle organizzazioni che intervengono in loco, ossia in par- ticolare i servizi delle organizzazioni di primo soccorso. A livello internazionale, i servizi forniti da tali organizzazioni sono definiti come servizi d’emergenza. L’accesso che i fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire è quindi il servizio di chiamata d’emergenza, mentre le organizzazioni di primo soccorso forniscono i servizi d’emer- genza. Questo chiarimento è contenuto nella rubrica e anche nel nuovo titolo inserito ora prima della disposizione, ossia «Servizi d’emergenza, di assistenza e consulenza». Ai fini di una maggiore leggibilità, si rinuncia a menzionare qui i servizi di soccorso aereo e i servizi armonizzati a livello europeo, che sono intesi implicitamente.
La rubrica dell’articolo 27 è a sua volta adeguata di conseguenza. Lo stesso vale per l’articolo 28 OST, in cui al momento anche i servizi delle organizzazioni di primo soc- corso sono indicati come servizi di chiamata d’emergenza.
L’articolo 27 specifica inoltre gli altri servizi ai quali i fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire un accesso diretto. Oltre che ai servizi d’emergenza
(lett. a), devono fornire l’accesso diretto da ogni collegamento telefonico anche ai ser- vizi di assistenza e consulenza di cui all’articolo 28a ORAT (lett. b), ai servizi di soc- corso aereo di cui all’articolo 29 ORAT (lett. c) e ai servizi armonizzati a livello euro- peo di cui all’articolo 31b ORAT (lett. d). In termini di accesso non viene quindi effet- tuata alcuna distinzione tra i diversi servizi.
L’inclusione di armonizzati a livello europeo permette al titolare di tale numero breve di far valere anche altri diritti. Ad esempio, in base all’articolo 83 capoverso 5 lettera a può chiedere di imporre la visualizzazione del numero chiamante. L’utilizzo del nu- mero può così essere protetto da chiamate indesiderate come le «chiamate scherzo», in quanto è possibile filtrare le chiamate in base al numero chiamante visualizzato.
Queste contromisure non sarebbero possibili se le chiamate fossero anonime.
Le chiamate a un servizio di assistenza e consulenza nonché quelle a un servizio ar- monizzato a livello europeo possono quindi essere ricevute anche da una centrale at- traverso un unico collegamento. Questo perché ora è possibile imporre la visualizza- zione del numero per entrambi i servizi. Se ciò non fosse possibile, la centrale do- vrebbe garantire che le chiamate al servizio senza diritto alla visualizzazione del nu- mero non vengano ricevute sulla stessa linea utilizzata per le chiamate al servizio che impone tale diritto.
Diversi requisiti che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire si appli- cano tuttavia solo in relazione all’accesso ai servizi d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT (definizione delle priorità secondo l’art. 28a cpv. 1, misure di protezione secondo l’art. 28a cpv. 3 e 4, accesso tramite testo in tempo reale secondo l’art. 28a cpv. 5).
L’aggiunta al capoverso 1, secondo cui l’accesso tramite il servizio telefonico pubblico deve essere garantito gratuitamente e direttamente da ogni collegamento telefonico, intende chiarire che in linea di principio l’accesso a questi servizi deve essere garan- tito direttamente a partire dai dispositivi terminali alle centrali che ricevono le chia- mate. In tale contesto si intendono gli apparecchi terminali utilizzati prevalentemente