Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine

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potrebbero entrare in vigore dal 202635. La Convenzione di Istanbul, citata in relazione all’introduzione di un numero breve per l’assistenza alle vittime in tutta la Svizzera, è nel frattempo entrata in vigore anche in altri Paesi europei36. Le altre misure previste riguardano adeguamenti alle peculiarità storiche del sistema di chiamata di emergenza svizzero, come la fine della fatturazione alla linea d’assistenza agli adulti o la regola- mentazione separata della forzata visualizzazione del numero di chiamata e della lo- calizzazione. Come descritto al numero 1.2, l’attuale sistema svizzero è più complicato di quelli di altri Paesi anche per quanto riguarda il numero/la quantità di numeri di emer- genza e di centrali di allarme.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La nuova regolamentazione proposta

Per quanto riguarda la modernizzazione della chiamata di emergenza, i fornitori devono creare i requisiti tecnici a livello di rete in modo che i servizi di emergenza possano essere raggiunti attraverso altri canali oltre alla telefonia vocale. In una prima fase, è previsto l’accesso tramite testo in tempo reale. Per garantire che questo accesso possa essere utilizzato, occorrono prescrizioni anche nel settore dei dispositivi terminali (smartphone). La modernizzazione implica inoltre l’adeguamento al progresso tecno- logico di prescrizioni obsolete, ad esempio nel settore dell’eCall. Oltre all’assistenza in caso di avvelenamento, la nuova categoria di servizi di assistenza e consulenza do- vrebbe consentire di contattare in modo anonimo e gratuito i servizi di consulenza te- lefonica per bambini e giovani e per adulti nonché l’assistenza alle vittime.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Nell’ambito delle chiamate di emergenza le competenze sono ripartite. L’organizza- zione e, in particolare, il finanziamento delle organizzazioni di primo soccorso e dei centri di consulenza spetta ai Cantoni. La Confederazione emana invece le disposi- zioni per la gestione delle chiamate di emergenza a livello di rete o per quanto ri- guarda le funzionalità dei dispositivi finali. Affinché possa essere garantita la conti- nuità delle chiamate di emergenza, comprese le funzioni previste, dai chiamanti alle centrali di allarme, occorre attuare le direttive legali e mettere a disposizione le risorse necessarie, soprattutto a livello cantonale. Ne derivano esigenze diverse, che vanno prese in considerazione e sincronizzate il più possibile nella stesura del presente pro- getto.

35 EENA (2023). Next Generation eCall, https://eena.org/knowledge-hub/documents/next-generation-ecall-integration-with-an-emergency-servicesip-network/.

36 Cfr. allegato alla RS 0.311.35.