Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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nel quadro del servizio telefonico pubblico e quindi in generale dotati di un numero in base al piano di numerazione svizzero E.164 o a un piano di numerazione estero. Tra questi non rientrano invece i dispositivi terminali che permettono in altro modo l’ac- cesso ai servizi, in particolare ai servizi d’emergenza, o servono esclusivamente all’al- lerta automatica. Ciò è importante in relazione alla disposizione riguardante la priorità secondo l’articolo 28a capoverso 1. Lo stesso vale anche per le chiamate d’emer- genza effettuate da dispositivi mobili in roaming.
Inoltre, il capoverso 1 continua a disciplinare l’accesso alle chiamate d’emergenza at- traverso una chiamata vocale, ovvero il servizio telefonico pubblico. La precisazione secondo cui tale accesso deve essere fornito tramite il servizio telefonico pubblico è opportuna anche in relazione all’introduzione dell’accesso tramite testo in tempo reale (Real Time Text, RTT; secondo l’art. 28a cpv. 5).
L’accesso tramite il servizio telefonico pubblico continua a rimanere decisivo per l’istra- damento e l’inoltro alla centrale locale competente. Il servizio telefonico pubblico ri- mane quindi il punto di accesso principale. Una volta stabilito il collegamento vocale, è possibile attivarne uno ulteriore via testo in tempo reale.
Cpv. 2
Non vi è più distinzione in merito all’accesso e tutti i numeri sono gratuiti.
L’accesso a tutti i servizi d’emergenza, assistenza e consulenza nonché ai servizi di soccorso aereo è quindi gratuito. In questo modo si elimina il rischio che, in caso di credito esaurito, una persona non riceva assistenza dopo aver composto un numero breve a pagamento per il servizio di soccorso aereo, assistenza che avrebbe invece ricevuto selezionando un numero breve gratuito per un servizio d’emergenza.
Per l’accesso all’assistenza telefonica per adulti (143), ciò significa che ora questo deve essere gratuito. Fino ad oggi, in base al capoverso 1, l’accesso all’assistenza per adulti poteva essere fatturato a una tariffa forfettaria di 20 centesimi. Questa possibilità è ora soppressa. La riscossione dei 20 centesimi ha creato situazioni problematiche in parti- colare per quanto riguarda la fatturazione e i relativi obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione. In base al diritto in vigore, tutti i dati marginali determinanti per la fatturazione devono essere resi noti ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1. Tuttavia, al- cuni fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno rivelato in parte i dati marginali al momento della fatturazione per proteggere la persona che aveva effettuato la chia- mata, soprattutto per garantire l’anonimato nelle economie domestiche o nelle econo- mie a più persone. La protezione di chi chiama viene ulteriormente migliorata con un’aggiunta all’articolo 81 capoverso 2.
Con la soppressione della tassa di base dal capoverso 1 della disposizione in vigore e l’introduzione dell’accesso gratuito all’assistenza per adulti nel nuovo capoverso 2, viene risolto questo problema. Oggi le chiamate verso questo numero sono in parte indicate separatamente sulla fattura, accanto alle offerte forfettarie, e possono quindi essere individuate nel dettaglio delle comunicazioni. In futuro non sarà più possibile dedurre dall’importo della fattura se una persona dell’economia domestica ha fruito di questo servizio.