Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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Per passare a un accesso gratuito, è necessario prevedere un periodo transitorio di 12 mesi in modo che il titolare del relativo numero breve e l’operatore del servizio di assistenza per adulti possano compensare la perdita dei contributi derivanti dalle tariffe forfettarie. Dovrebbero avere tempo a sufficienza per adeguarsi e garantire il finanzia- mento della loro offerta. Lo stesso vale per i servizi di soccorso aereo ai sensi dell’arti- colo 29 ORAT. L’accesso ai servizi armonizzati a livello europeo deve già essere gra- tuito ai sensi dell’articolo 31b capoverso 3bis.
Cpv. 3
Il capoverso 2 si limita a chiarire che i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile via satellite del servizio universale devono unicamente garantire l’accesso gratuito al numero d’emergenza europeo (112) tramite il servizio telefonico pubblico e non an- che via testo in tempo reale (RTT).
Art. 28 Istradamento
Rubrica
In futuro i fornitori di servizi di radiocomunicazione devono garantire l’istradamento sia per i servizi d’emergenza che per i servizi di assistenza e consulenza, i servizi di soc- corso aereo e i servizi armonizzati a livello europeo. La rubrica dell’articolo deve essere adattata di conseguenza e il riferimento alle chiamate d’emergenza va stralciato.
L’espressione «servizi di chiamata d’emergenza» è sostituita con «servizi d’emer- genza». La disposizione è completata con i riferimenti ai servizi di assistenza e consu- lenza (di cui all’art. 28a AP ORAT), ai servizi di soccorso aereo (di cui all’art. 29 ORAT) e ai servizi armonizzati a livello europeo (di cui all’art. 31b ORAT). Come per l’accesso di cui all’articolo 27bis a questi servizi, anche per l’istradamento non viene fatta alcuna distinzione tra i vari servizi.
Art. 28a Obblighi dei fornitori concernenti i servizi d’emergenza
Cpv. 1
Il capoverso 1 determina esplicitamente che nelle reti va data la priorità all’accesso ai servizi d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT. Ciò è necessario perché l’articolo 30 capoverso 3 (ora art. 28a cpv. 2) prevede unicamente che le chiamate d’emergenza non possano essere interrotte dai servizi di telecomunicazione aventi priorità nell’am- bito della comunicazione di sicurezza secondo l’articolo 90 capoverso 2. Tuttavia, non è specificato che la priorità debba essere attribuita alle chiamate d’emergenza stesse.
Il fornitore di servizi di telecomunicazione dalla cui rete è stato stabilito il collegamento al servizio d’emergenza tramite un numero conforme al piano di numerazione svizzero E.164 o a un piano di numerazione estero, deve contrassegnare il collegamento con l’indicatore standard previsto per la priorità («flag»). I fornitori di servizi di telecomuni- cazione che partecipano al collegamento non possono completare, modificare o rimuo- vere quest’indicatore. In questo modo il collegamento può essere gestito nella rete in via prioritaria.