Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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La segnalazione permette inoltre alle centrali d’allarme di smistare, se necessario, le chiamate in arrivo e di distinguere tra le chiamate di cui al capoverso 1 provenienti da utenti del servizio telefonico pubblico ed altri eventuali collegamenti attivati automati- camente. Se necessario, è possibile distinguere tra dispositivi terminali utilizzati solo o anche in relazione al servizio telefonico pubblico (ad es. smartphone e smartwatch) e altri terminali che permettono unicamente una chiamata automatica a un servizio d’emergenza (ad es. pulsante d’allarme nelle banche o nei centri fitness).
Cpv. 2
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 30 capoverso 3 dell’attuale ordinanza. La dispo- sizione viene soltanto integrata nel nuovo articolo 28a. Secondo il capoverso 5, anche l’accesso tramite testo in tempo reale (real time text, RTT) non può essere interrotto.
Cpv. 3
Il capoverso 3 obbliga i fornitori ad adottare le misure necessarie affinché sia sempre garantito l’accesso ai servizi d’emergenza.
Come esempio pratico si pensi al caso in cui, a causa dei servizi e delle funzioni di- sponibili nei dispositivi terminali, viene attivato in modo automatico, involontariamente o senza motivo un gran numero di presunte chiamate d’emergenza. Soprattutto se in- viate in gran numero in un breve lasso di tempo, tali chiamate possono portare a un sovraccarico delle centrali d’allarme, dei singoli componenti o del sistema delle chia- mate d’emergenza nel suo complesso, compromettendo il servizio di chiamata
d’emergenza e quindi l’accesso ai relativi servizi. Le persone che si trovano effettiva- mente in una situazione d’emergenza potrebbero non essere più in grado di raggiun- gere i servizi d’emergenza. Nel caso di chiamate occasionali non intenzionali o atti- vate inconsapevolmente, non sono soddisfatti i presupposti per adottare misure. Ciò vale soprattutto anche per un’esclusione secondo il capoverso 4.
I fornitori di servizi di telecomunicazione possono già oggi interrompere o impedire collegamenti che compromettono il funzionamento dei servizi d’emergenza. Tuttavia, non vi è ancora alcun obbligo di adottare misure proattive, le quali dovrebbero inoltre essere coordinate tra i fornitori in modo che soprattutto il fornitore originario debba as- sumersi maggiori responsabilità. Il coordinamento è importante anche per quanto ri- guarda la disponibilità ridondante esistente, che verrà ampliata in futuro.
Cpv. 4
Per garantire la disponibilità dei servizi d’emergenza in conformità con il capoverso 3, se necessario, i fornitori possono escludere temporaneamente i clienti dalla rete di te- lecomunicazione. Naturalmente l’esclusione deve essere considerata solo come ul- timo rimedio se la minaccia di un sovraccarico può essere evitata unicamente esclu- dendo dalla rete i dispositivi finali dei clienti da cui proviene il gran numero di falsi al- larmi. Nei singoli casi in cui le chiamate vengono attivate involontariamente, l’esclu- sione dalla rete non è ammessa: deve essere messa a rischio la raggiungibilità al ser- vizio d’emergenza in quanto tale. I fornitori devono informare immediatamente i clienti colpiti da qualsiasi esclusione dalla rete.