Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine

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localizzazione più precisa e la relativa funzione per utilizzare il testo in tempo reale è già preinstallata nei dispositivi mobili più recenti o può essere attivata dai relativi pro- duttori. Non è necessaria alcuna applicazione aggiuntiva o altro software. Eventual- mente l’utente deve regolare alcune impostazioni sul dispositivo finale affinché la fun- zione sia disponibile.

Inoltre, tale funzione non richiede login o autenticazione, il che permette ad esempio di utilizzare anche un dispositivo bloccato di un terzo. Affinché l’accesso possa essere reso disponibile sul dispositivo, viene adeguata anche l’OIT. Tuttavia, nell’OIT le pre- scrizioni relative ai dispositivi si limitano, per le stesse ragioni, agli smartphone.

Un prerequisito per il funzionamento del nuovo canale è che, oltre ai terminali di chi chiama, anche le attrezzature delle centrali d’allarme che ricevono le chiamate siano in grado di elaborare il testo in tempo reale. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono inoltre garantire che il testo in tempo reale sia trasmesso correttamente sulla rete.

Da un punto di vista tecnico e logistico, l’attuazione dell’articolo 28a è estremamente complessa e impegnativa sia per i fornitori di servizi di telecomunicazione che per le centrali d’allarme. Per queste ultime, l’attuazione comporta talvolta anche acquisti che richiedono risorse finanziarie. Occorre pertanto prevedere un periodo di attuazione di 12 mesi per i capoversi 1, 3 e 4 e di 24 mesi per il capoverso 5.

Art. 29 Principi

Titolo prima dell’articolo e rubrica

Ai sensi del capoverso 3, anche altre organizzazioni possono richiedere la localizza- zione e l’attivazione delle funzioni di localizzazione integrate nel dispositivo. Il riferi- mento alle chiamate d’emergenza nella rubrica dell’articolo deve pertanto essere stral- ciato. Dalla rubrica può anche essere stralciato il termine «localizzazione», ormai inse- rito nel titolo.

Cpv. 1

Il termine «servizi di chiamata d’emergenza» è sostituito da «servizio d’emergenza». Inoltre il secondo periodo del capoverso 1 può essere stralciato. Con la disattivazione della banca dati centrale degli indirizzi per la rete fissa (SOSDB), non è più necessa- rio precisare che la localizzazione delle chiamate verso i servizi d’emergenza deve essere garantita online anche per i clienti che non hanno un’iscrizione nell’elenco te- lefonico pubblico.

Cpv. 2

Il capoverso 2 si limita a specificare che l’attivazione della funzione di localizzazione integrata nel dispositivo senza previo consenso deve essere garantita solo per le chiamate a un servizio d’emergenza e può essere abilitata solo in questo caso. Se- condo il capoverso 1 vale lo stesso per la localizzazione.