Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati

A seguito dell’adozione da parte dell’OCSE dello standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato, la Svizzera e l’UE si sono accordate sulla necessità di rivedere l’Accordo SAI CH-UE. Il 25 ottobre 2023 il Consiglio federale ha adottato un mandato di negoziazione relativo alla revisione dell’Accordo SAI CH-UE, che non comprendeva l’assistenza in materia di recupero. Il Consiglio dell’UE ha adottato il mandato di negoziazione dell’UE l’8 maggio 2024. Nel corso dei negoziati è stato necessario attuare le modifiche apportate allo SCC e aggiornare i rinvii alle norme in materia di protezione dei dati tra l’UE e la Svizzera affinché dal 1° gennaio 2026 lo scambio automatico di informazioni possa continuare ad essere effettuato in conformità allo SCC aggiornato.

Durante il primo ciclo di negoziati, svoltosi a luglio 2024, l’UE ha informato la Svizzera delle sue nuove esigenze in fatto di assistenza in materia di recupero (v. n. 1.1.2.3). In seguito, il Consiglio federale si è consultato in merito alle richieste dell’UE e nell’autunno 2024 ha consultato al riguardo anche le Commissioni parlamentari competenti.

I negoziati sono sfociati nel Protocollo di modifica dell’Accordo SAI CH-UE, parafato il 1° aprile 2025 e firmato il 20 ottobre 2025. Sul piano materiale, il Protocollo di modifica aggiorna le disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni dell’Accordo SAI CH-UE alla luce dell’aggiornamento dello SCC, adegua i rinvii alle norme in materia di protezione dei dati e aggiunge un nuovo titolo relativo all’assistenza in materia di recupero nell’ambito dell’IVA.

1.4 Semplificazioni per le PMI

Lo SCC e, per esteso, l’Accordo SAI CH-UE possono interessare le piccole e medie imprese (PMI). Gli standard internazionali non contemplano agevolazioni o eccezioni specifiche per le PMI, motivo per cui la Svizzera non dispone di alcun margine di manovra per introdurre semplificazioni a loro favore.

Tuttavia, lo SCC consente agli Stati di designare determinati conti finanziari ed entità che possono essere esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni in considerazione del loro rischio esiguo di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta. Questa possibilità rappresenta un’agevolazione importante per gli istituti interessati, che in questo modo vengono esonerati da tutti gli obblighi. La Svizzera ha usufruito di tale possibilità anche nel quadro del presente progetto (v. n. 4.3.4).

Le persone che esercitano un’attività imprenditoriale ai sensi dell’IVA possono essere interessate dall’assistenza in materia di recupero se non pagano i loro debiti fiscali accertati con decisione passata in giudicato. L’introduzione dell’assistenza in materia di recupero non ha alcuna ripercussione sui crediti IVA sorti in Svizzera o all’estero. Nel Protocollo di modifica non si fa alcuna distinzione in funzione delle dimensioni dell’impresa. In realtà non è nemmeno necessaria, poiché l’introduzione dell’assistenza in materia di recupero non avrà alcuna ripercussione sulla grande maggioranza delle