Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri quattro Stati oltre alla Svizzera, ossia Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino. I cinque accordi sono stati sottoposti a revisione sulla base di un mandato di negoziazione del Consiglio dell’UE e le versioni rivedute che ne sono scaturite dovrebbero tutte essere applicate a partire dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, l’assistenza in materia di recupero è stata negoziata soltanto con la Svizzera, dal momento che l’Accordo con la Svizzera contiene una clausola sul pagamento di dividendi, interessi e canoni tra imprese consociate (art. 9).

L’attuazione delle modifiche dello SCC si fonda sulle relative prescrizioni internazionali. Il Protocollo di modifica riprende tali norme per recepirle senza modifiche nel diritto svizzero. In questo modo si evita che l’Accordo SAI CH-UE si scosti dalle regole concordate a livello multilaterale.

2.2 Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali

L’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali non è parte di uno standard minimo internazionale. Nel Modello di convenzione dell’OCSE l’articolo 27 (assistenza in materia di recupero) è espressamente indicato come disposizione facoltativa.

A livello internazionale, il settore dell’assistenza in materia di recupero è caratterizzato da accordi multilaterali che regolano gran parte dell’assistenza amministrativa tra Stati. Tra questi vi è la Convenzione sull’assistenza amministrativa, che comprende lo scambio di informazioni, la riscossione di crediti fiscali e la notifica di documenti. La Svizzera ha formulato una riserva in merito all’assistenza in materia di recupero, per cui le relative disposizioni non trovano applicazione. Anche numerosi altri Stati hanno formulato una riserva (ad es. Germania, Italia, Liechtenstein, Austria e Stati Uniti), sebbene in linea di massima non neghino l’assistenza in materia di recupero o la prestino in virtù di altre basi giuridiche (ad es. CDI, direttiva UE).

All’interno dell’UE, la direttiva 2010/24/UE26 sul recupero dei crediti regola l’esecuzione reciproca e garantisce un’assistenza generalizzata e completa in materia di recupero di crediti fiscali. Grazie alla direttiva UE sul recupero dei crediti, all’applicazione incondizionata della Convenzione sull’assistenza amministrativa e alla conclusione aggiuntiva di clausole corrispondenti nella CDI, alcuni Stati membri dell’UE (ad es. il Belgio e i Paesi Bassi) dispongono di una rete molto estesa di Stati con cui hanno concordato l’assistenza in materia di esecuzione. L’UE ha inoltre concluso con Stati come la Norvegia e il Regno Unito accordi bilaterali che prevedono anche l’assistenza in materia di recupero (per i crediti IVA).

26 Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, GU L 84 del 31.3.2010.