Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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Stati membri dell’UE e la Svizzera (cfr. artt. 4a segg.). Rientrano tra i crediti interessati anche le multe e gli emolumenti di natura amministrativa nonché gli interessi di mora. Altri punti fondamentali sono elencati di seguito:

• possono essere recuperati soltanto crediti esecutivi che non sono contestati nello Stato richiedente;

• lo Stato interpellato recupera i crediti IVA esteri come se si trattasse di crediti propri (finzione di pretese proprie);

• nell’ambito della procedura di recupero, lo Stato interpellato esamina se sono adempiute le condizioni dell’Accordo per la presentazione della domanda. A tale proposito tiene conto di eventuali considerazioni del debitore interessato;

• le domande di misure cautelari possono essere presentate solo a condizioni rigorose, poiché sia lo Stato richiedente che lo Stato interpellato devono conoscere la misura sancita dal rispettivo diritto nazionale;

• il numero di domande e quindi l’onere amministrativo per gli Stati viene ridotto attraverso un ammontare minimo del credito fiscale da recuperare. Nei primi cinque anni possono essere presentate solo domande di recupero di crediti pari a 10 000 euro. Successivamente, la soglia viene ridotta a 5000 euro, a condizione che, su una media annuale di cinque anni non siano state presentate più di 200 domande di recupero. Se la media annuale di cinque anni supera le 250 domande all’anno, la soglia viene riportata a 10 000 euro;

• il Protocollo di modifica comprende una regolamentazione delle spese, in base alla quale lo Stato interpellato può trattenere, oltre alle spese (per il recupero) che devono essere coperte dal debitore, il 5 per cento dell’importo recuperato (ma non inferiore a EUR 500 e non superiore a EUR 5000) per le spese sostenute;

• al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’assistenza in materia di recupero, viene istituito un comitato congiunto, che è responsabile anche dell’adozione di moduli da utilizzare e di altri dettagli. La competenza del comitato congiunto si limita solo all’assistenza in materia di recupero.

Oltre all’assistenza in materia di recupero di crediti IVA, viene stabilita anche la notifica diretta a mezzo posta di documenti ufficiali relativi a un credito IVA. Tale notifica è necessaria ai fini di un corretto funzionamento dell’assistenza in materia di recupero. Senza un accordo internazionale, secondo la concezione svizzera, la notifica transfrontaliera diretta per posta violerebbe la sovranità e la territorialità dello Stato in cui avviene la notifica.

Viene inoltre stabilito che la Svizzera e l’UE dovranno esaminare altri campi di applicazione dell’assistenza in materia di recupero. Questi colloqui, i cui contenuti e risultati non sono definiti, si svolgeranno entro quattro anni dal 1° gennaio successivo alla firma del Protocollo (quindi dal 1° gennaio 2026).