Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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dell’estero. Qualora fossero necessarie modifiche del diritto interno, i relativi lavori saranno svolti parallelamente all’iter parlamentare per l’approvazione del Protocollo di modifica, in modo da garantire le basi legali necessarie al momento dell’applicazione dell’assistenza in materia di recupero.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Osservazioni preliminari
Firmato il 20 ottobre 2025 dalla Svizzera e dall’UE, il Protocollo di modifica dell’Accordo SAI CH-UE consta di tre articoli.
L’articolo 1 modifica l’Accordo SAI CH-UE elencando gli adeguamenti necessari dell’Accordo stesso, degli allegati e delle dichiarazioni congiunte, affinché tengano conto delle modifiche dello SCC aggiornato. Allo stesso tempo aggiunge all’Accordo un nuovo titolo relativo all’assistenza in materia di recupero.
Gli articoli 2 e 3 disciplinano l’applicazione provvisoria, l’entrata in vigore e le lingue del Protocollo di modifica.
4.2 Commento relativo al preambolo
Per ragioni storiche, l’Accordo in esame trae origine dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio, che a seguito di una revisione effettuata nel 2015 è divenuto Accordo SAI CH-UE . L’Accordo sulla fiscalità del risparmio non conteneva un preambolo. Il Protocollo di modifica del 27 maggio 2015 conteneva un preambolo proprio a tale Protocollo che, in questo senso, non è stato pubblicato nella Raccolta sistematica (RS).
Se il preambolo di un trattato generalmente non ha una portata giuridica immediata, ha tuttavia un incontestabile valore interpretativo (art. 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 196930 sul diritto dei trattati). Nel caso presente, il preambolo del Protocollo di modifica del 27 maggio 2015 conteneva, oltre agli scopi e alle condizioni quadro del Protocollo di modifica, anche un paragrafo sull’applicazione da parte delle Parti contraenti della propria legislazione sulla protezione dei dati relativi alle informazioni scambiate.
Tra la conclusione del Protocollo di modifica del 27 maggio 2015 e la conclusione del Protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 le norme in materia di protezione dei dati applicabili sono state sottoposte a una revisione totale sia da parte dell’UE sia da parte della Svizzera (v. n. 1.1.4). I cambiamenti scaturiti dovevano dunque essere considerati nel preambolo del Protocollo di modifica. Dal momento che il trattato iniziale non conteneva un preambolo, è stato deciso di aggiungerne uno all’Accordo SAI CH-UE al fine di facilitarne la lettura, segnatamente per quanto riguarda l’interpretazione delle
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