Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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Il Protocollo prevede infine che le disposizioni relative all’assistenza in materia di recupero saranno applicabili soltanto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del Protocollo di modifica e che sono esecutivi solo i crediti sorti dopo il 1° gennaio successivo alla firma di tale Protocollo. Il settore dell’assistenza in materia di esecuzione rimane quindi escluso dall’applicazione provvisoria. L’unica eccezione è costituita da una disposizione relativa all’istituzione del comitato congiunto (art. 4p dell’Accordo riveduto) che consente alle Parti contraenti di avviare i necessari lavori preparatori amministrativi in vista dell’entrata in vigore dell’assistenza in materia di recupero (elaborazione dei moduli necessari ecc.).
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Rispetto al diritto vigente, il progetto non prevede modifiche nella ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è di competenza della Confederazione. La modifica dell’Accordo comporta un aumento degli oneri legati a questo compito per l’AFC, con conseguenti costi supplementari, oggetto di un’analisi dettagliata nell’ambito del messaggio del 19 febbraio 202529 (cfr. n. 6.1 del messaggio).
Le stesse considerazioni valgono per l’attuazione dell’assistenza in materia di recupero. L’attuazione dell’AFF, in particolare della procedura di recupero paragonabile all’assistenza in materia di recupero, compete già oggi alla Confederazione, anche perché è responsabile dell’IVA (e delle altre imposte interessate) a livello nazionale. L’AFC riceve le domande ed esegue le procedure di recupero. Anche l’assistenza in materia di recupero di crediti IVA concordata nel Protocollo di modifica rientra nelle competenze dell’AFC. Ne conseguirà un carico di lavoro maggiore per l’AFC. Ai Cantoni, per contro, non saranno assegnati nuovi compiti.
3.3 Attuazione
L’esecuzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari deve avvenire in modo automatizzato sia in Svizzera (scambio di informazioni tra gli istituti finanziari e l’AFC o tra l’AFC e i Cantoni) sia con gli Stati partner. L’obiettivo è garantire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità. Gli stessi processi potranno essere applicati all’attuazione dell’Accordo SAI CH-UE.
L’AFC continuerà a essere la piattaforma vera e propria per lo scambio di informazioni con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto riguarda le informazioni ricevute dall’estero.
L’AFC sarà l’autorità competente anche per l’esecuzione dell’assistenza in materia di recupero. Essa riceve le domande degli altri Stati, le esamina e successivamente esegue le procedure di recupero. Tra le competenze dell’AFC rientra anche la presentazione di domande di recupero di crediti IVA della Svizzera nei confronti
29 FF 2025 883