Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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(prescrizione del diritto di riscossione), tali crediti non possono più essere recuperati nemmeno attraverso l’assistenza in materia di recupero, indipendentemente dal fatto se ciò fosse ancora possibile in virtù del termine di cui al paragrafo 1 dell’articolo 4m.

Il paragrafo 2 prevede inoltre, che nei casi in cui i termini nazionali sono stati rispettati al momento della presentazione della domanda di recupero, tali termini siano sospesi ai fini dell’assistenza in materia di recupero fino all’esecuzione della domanda, ma al massimo per cinque anni. Tale sospensione ha lo scopo di semplificare la gestione amministrativa dell’assistenza. Partendo dal presupposto che le domande possano essere eseguite prevalentemente entro il termine di cinque anni e nella misura in cui i termini siano stati rispettati al momento della presentazione della domanda, si possono evitare le questioni, talvolta complesse, relative alla prescrizione, che inoltre sono definite e disciplinate in maniera diversa nei singoli Stati. Solo dopo la scadenza dei cinque anni sarebbe necessario verificare se eventuali termini nazionali nello Stato richiedente ostano all’esecuzione del credito.

Il paragrafo 3 chiarisce infine che la sospensione del termine di cui al paragrafo 2 si applica solo ai fini della procedura di assistenza e che non pregiudica il diritto dello Stato richiedente di prendere provvedimenti che hanno l’effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato.

Articolo 4o – Spese

L’assistenza in materia di recupero comporta spese per lo Stato interpellato che dovrebbe sostenere esso stesso in assenza di una relativa regolamentazione nell’Accordo SAI CH-UE, pur non beneficiando dei fondi recuperati. Se si partisse dal presupposto che gli Stati ricevono quasi lo stesso numero di domande di quelle che presentano, il rapporto costi-benefici sarebbe più equilibrato. Tuttavia, dal momento che il numero di domande di assistenza presentate e ricevute può variare notevolmente, sono necessarie regolamentazioni che consentano una migliore ripartizione delle spese.

In primo luogo, le spese sostenute in connessione con il recupero conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato interpellato devono essere sostenute dalla persona interessata. Se lo Stato interpellato è la Svizzera, secondo l’articolo 68 LEF le spese d’esecuzione sono a carico del debitore. Tuttavia, ciò copre solo una parte delle spese (in particolare quelle dell’ufficio d’esecuzione). L’autorità interpellata sostiene altre spese per il carico di lavoro supplementare dovuto al trattamento delle domande di recupero. Per poter compensare tali spese è stato concordato che l’autorità interpellata può trattenere il 5 per cento dell’importo recuperato, ma non meno di 500 euro e non più di 5000 euro per domanda.

Secondo il paragrafo 2, gli Stati rinunciano inoltre, salvo casi particolari, a qualsiasi ulteriore rimborso delle spese derivanti dall’assistenza reciproca.

Poiché l’esecuzione di azioni di recupero infondate può comportare conseguenze di responsabilità, il paragrafo 3 stabilisce che lo Stato richiedente resta responsabile nei