Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato richiedente. La condizione, tuttavia, è che l’adozione delle misure cautelari sia possibile in base alla legislazione e alle prassi amministrative di entrambi gli Stati. Per poterle adottare, la legislazione e le prassi amministrative di entrambi gli Stati devono pertanto prevedere le stesse misure cautelari. In Svizzera si tratta in particolare delle misure sancite dall’articolo 93 LIVA.
Articolo 4m – Limitazioni agli obblighi dell’Autorità interpellata
L’autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza in tutti i casi in cui una domanda di recupero è completa.
Secondo il primo comma del paragrafo 1 non deve essere concessa assistenza in materia di recupero se la domanda è presentata per crediti risalenti a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito in questione non può più essere contestato nello Stato richiedente. Il comma 2 estende tale termine a dieci anni al massimo, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale sono stati convenuti.
Inoltre, i paragrafi 2 e 3 stabiliscono che un credito deve ammontare a un importo minimo affinché possa essere presentata una domanda di recupero. Tale importo è fissato a 10 000 euro. Esso può essere ridotto a 5000 euro, a condizione che, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno solare, nessuno Stato abbia ricevuto più di 200 domande di recupero. Negli altri casi la soglia rimane a 10 000 euro. La soglia di 5000 euro è riportata a 10 000 euro se, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno solare, uno Stato ha ricevuto più di 250 domande di recupero. In linea di principio, il comitato congiunto può fissare anche un importo minimo diverso (cfr. art. 4p), ma ciò richiede una decisione unanime.
Gli importi minimi concordati sono elevati nel confronto internazionale (ad es. in seno all’UE e tra la Norvegia e l’UE la soglia applicabile è di EUR 1500). In questo modo le Parti contraenti intendono ridurre il numero di domande e il conseguente onere amministrativo per le autorità competenti. Un importo minimo elevato garantisce inoltre che l’onere risultante dal recupero sia proporzionato all’importo del credito da recuperare.
Se uno Stato interpellato respinge una domanda di recupero, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza (par. 4).
Articolo 4n – Problemi concernenti la prescrizione
A differenza del termine di cinque anni stabilito nel paragrafo 1 dell’articolo 4m per la presentazione di una domanda di assistenza basata unicamente sull’Accordo SAI CH- UE, l’articolo 4n regola il rapporto con i termini di prescrizione nazionali. In linea di principio, l’Accordo non tange i termini nazionali (par. 1), che devono continuare a essere rispettati. Se, ad esempio, in uno Stato si prescrive il termine per la riscossione