Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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confronti dello Stato interpellato delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni eseguite nel suo dominio. Si tratta concretamente di azioni riconosciute infondate a causa di lacune materiali del credito o dell’invalidità del titolo che consente l’esecuzione e/o l’adozione di misure cautelari emesso dall’autorità richiedente. Ciò garantisce allo Stato interpellato di non doversi assumere alcuna ulteriore responsabilità in caso di esecuzione dell’assistenza in materia di recupero.
Articolo 4p – Comitato congiunto
Le Parti contraenti istituiscono un comitato congiunto composto da rappresentanti delle Parti contraenti. Il comitato congiunto assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione del titolo 2 dell’Accordo SAI CH-UE relativo all’assistenza in materio di recupero (par. 1). Le singole competenze del comitato congiunto sono descritte in modo esaustivo al paragrafo 2. Secondo questa disposizione, il comitato congiunto formula raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell’assistenza in materia di recupero e adotta decisioni sull’adozione di moduli standard (lett. a)), sull’uso delle lingue nei diversi documenti (lett. b)), sui mezzi di trasmissione delle domande e delle comunicazioni, qualora il comitato congiunto ritenga che il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE non debba più essere utilizzato per la comunicazione relativa alle domande di cui al presente titolo (lett. c)), sulle norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative di cui all’articolo 4c(lett. d)), sulle norme relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate (lett. e)), sulla modifica dei riferimenti agli atti giuridici dell’Unione europea e della Svizzera (lett. f)), sulla determinazione e sull’adozione di norme di attuazione relative all’importo minimo di cui all’articolo 4mparagrafo 2 (lett. g)), sulla determinazione e sull’adozione di norme per il rilevamento di dati statistici (lett. h)), sulla definizione e sull’adozione di norme di attuazione in merito alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all’esecuzione di una domanda di recupero, comprese disposizioni sugli interessi di mora e sulle modalità di rateizzazione per i debitori (lett. i)), sulle controversie di cui all’articolo 4j(lett. j)), sulle modifica o sui ritiri delle domande di assistenza (lett. k)) nonché sulla determinazione di una procedura per la conclusione di un accordo sul livello dei servizi, garantendo la qualità tecnica e la quantità dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, e, se necessario, sulla conclusione di un accordo sul livello dei servizi (lett. l)).
Il comitato congiunto delibera all’unanimità e le Parti contraenti si impegnano a far adottare le decisioni necessarie entro un periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni relative all’assistenza in materia di recupero. Qualora ciò non riesca entro il termine stabilito occorre avviare una procedura per risolvere in via amichevole le questioni in sospeso.
Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta all’anno. Ogni cinque anni riesamina il funzionamento e l’efficacia dell’assistenza in materia di recupero convenuta (par. 4).
Articolo 4q – Utilizzo dei moduli standard per l’assistenza in materia di recupero nell’ambito di altri accordi