Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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Per l’esecuzione dell’assistenza in materia di recupero, il comitato congiunto elabora diversi moduli. L’articolo 4q stabilisce che tali moduli possono essere utilizzati anche per l’assistenza in materia di recupero tra la Svizzera e uno Stato membro dell’UE in base ad altri accordi. Tuttavia, non si tratta di un obbligo.
Articolo 4r – Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Questo articolo crea una base legale di diritto internazionale per lo scambio di informazioni spontaneo. Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato nel cui territorio si applica l’Accordo SAI UE-CH, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente.
L’articolo mira a semplificare la comunicazione di informazioni. Tuttavia, le Parti contraenti non sono obbligate a effettuare tale scambio di informazioni. Ciascuno Stato può quindi decidere autonomamente se procedere a tale scambio, tenendo conto delle disposizioni legislative o della prassi amministrativa vigenti nel proprio Stato.
Articolo 4s – Cooperazione su altre questioni
Durante i negoziati le Parti contraenti hanno espresso opinioni divergenti in merito all’accordo sull’assistenza in materia di recupero e alla sua portata. Infine, è stata raggiunta un’intesa su un’assistenza in materia di recupero di crediti IVA.
Inoltre, le Parti contraenti hanno concordato di condurre delle discussioni nei quattro anni che seguono la firma del Protocollo di modifica (quindi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029) al fine di esaminare la possibilità di estendere l’assistenza in materia di recupero ad altri crediti fiscali. Il contenuto e i risultati di queste discussioni non sono ancora definiti.
4.3.4 Paragrafo 11: modifiche dell’allegato I
Art. 1 par. 11 Modifiche dell’allegato I
L’allegato I corrisponde sostanzialmente allo SCC, che è parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni dell’OCSE. Dal momento che lo SCC è stato aggiornato, le modifiche ad esso relative sono contenute nell’allegato I dell’Accordo SAI CH-UE.
Lett. a): l’art. 1 par. 11 lett. a) modifica la parte A della sezione I dell’allegato I.
La parte A ricapitola le informazioni da scambiare nell’ambito dello SCC e indica gli elementi che vengono aggiunti alle informazioni da comunicare. Ora l’obbligo di comunicazione comprende anche i punti seguenti:
• il ruolo delle persone che esercitano il controllo in relazione all’entità titolare del conto e il ruolo o i ruoli dei titolari di quote nel capitale di rischio in un’entità di investimento; ciò garantisce che le autorità fiscali possano riconoscere il ruolo