Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 14 pagine

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Art. 8 Definizione delle norme tecniche e recepimento delle specifiche comuni

Questo articolo rimanda all’articolo 6 LSPro.

Le norme tecniche sono regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all’imballaggio o all’etichettatura dei prodotti o all’esame o alla valutazione della conformità. Le specifiche comuni sono decreti di esecuzione emanati dalla Commissione europea in assenza di rimandi pertinenti a norme armonizzate. Se, per determinati aspetti di un suo prodotto, applica una norma tecnica o una specifica comune secondo l’articolo 6 LSPro, il fabbricante ha unicamente l’obbligo di dimostrare l’applicazione di questa norma o della specifica comune. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma o dalla specifica comune. Ne consegue che, nel quadro di un controllo, l’autorità di sorveglianza del mercato deve fornire la prova del contrario. L’articolo 8 stabilisce esplicitamente la competenza della SECO per la pubblicazione delle rispettive norme.

Art. 9 Sorveglianza del mercato

Gli articoli 43 segg. del regolamento UE relativo alle macchine definiscono i criteri per la sorveglianza del mercato delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi- macchine da parte degli Stati membri dell’UE. La Svizzera dispone, in virtù degli articoli 19−29 LSPro, di un sistema di sorveglianza del mercato equivalente a quello dell’UE.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L’OMacch del 2 aprile 2008 è abrogata.

Art. 11 Modifiche al regolamento UE relativo alle macchine

Nel nuovo regolamento UE relativo alle macchine, la Commissione europea ottiene la competenza di modificare, mediante atti normativi delegati, l’allegato I (elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati) e l’allegato II (elenco indicativo dei componenti di sicurezza). I rimandi al regolamento UE relativo alle macchine sono sempre di natura statica. Ciò significa che si rimanda a una determinata versione del regolamento UE relativo alle macchine (riportata nella nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1 OMacch). Se un articolo o un allegato del regolamento UE relativo alle macchine a cui rimanda l’OMacch viene modificato, la modifica non si applica automaticamente in Svizzera. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha tuttavia la competenza di adeguare il rimando alla rispettiva versione del regolamento UE relativo alle macchine nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1 OMacch e di dichiarare di conseguenza applicabile anche in Svizzera la versione modificata.

Art. 12 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 52 del regolamento UE relativo alle macchine vengono recepite. Conformemente al capoverso 1, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di prodotti conformi alla normativa vigente e immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 non vengono ostacolate.