Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 14 pagine

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macchina nell’UE oppure la immettano sul mercato, la mettano a disposizione o la mettano in servizio solo in Svizzera.

Il regolamento UE relativo alle macchine si rivolge agli operatori economici (produttori, mandatari, importatori e distributori) e non fa quindi distinzione tra imprese di grandi dimensioni e PMI. Il recepimento in Svizzera con valore equivalente del regolamento UE relativo alle macchine nell’OMacch tramite la tecnica del rimando non consente né agevolazioni per le PMI né sgravi per le aziende in altri ambiti della sicurezza dei prodotti.

4.4 Ripercussioni per la società

La revisione dell’OMacch comporta una riduzione degli infortuni che coinvolgono gli utenti, perché migliora la sicurezza delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi- macchine. Meno infortuni significa anche riduzione dei costi per la salute. In particolare, l’obbligo di rivolgersi a un organismo di valutazione della conformità esterno per sei categorie di macchine o prodotti correlati contribuisce a migliorare la loro sicurezza.

La possibilità di predisporre documenti digitali, come le istruzioni per l’uso, ne migliora la disponibilità per gli utenti. I documenti digitali, inoltre, sono più facili da archiviare e da ritrovare.

4.5 Ripercussioni per l’ambiente

L’opzione della documentazione digitale comporta un minor consumo di carta e una conseguente riduzione dell’impronta di CO2 con conseguente impatto positivo sull’ambiente.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

L’OMacch si basa, tra l’altro, sull’articolo 4 LSPro, che autorizza il Consiglio federale a stabilire i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per l’immissione sul mercato di prodotti a fini commerciali o professionali. Nel settore delle macchine questo obiettivo viene raggiunto tramite la revisione dell’OMacch.

La LSPro si basa a sua volta sui seguenti articoli della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101):

• articolo 95 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata;

• articolo 97 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare provvedimenti a tutela dei consumatori;

• articolo 110 capoverso 1 lettera a Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici e

• articolo 118 Cost., che autorizza fra l’altro la Confederazione a emanare prescrizioni sull’impiego di oggetti che possono mettere in pericolo la salute.