Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 14 pagine
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dichiarazione di conformità o da parti di essi. In Svizzera non esistono certificati di cibersicurezza, ma la presunzione di conformità deve valere anche nel nostro Paese in virtù dell’OMacch.
Art. 4 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato
e la messa in servizio
Il campo d’applicazione della LSPro viene definito nel capoverso 1 lettera a, che recepisce il principio generale relativo all’immissione sul mercato di prodotti dell’articolo 3 capoverso 1 LSPro. I beni giuridici da proteggere secondo l’articolo 3 capoverso 1 LSPro sono gli utenti dei prodotti e terzi. Nell’OMacch i beni giuridici includono oltre agli esseri umani anche gli animali domestici, gli oggetti e l’ambiente nella misura in cui il regolamento UE relativo alle macchine contempli prescrizioni specifiche in materia ambientale. Contrariamente al regolamento UE relativo alle macchine, nell’OMacch non si parla di «persone», ma di «esseri umani». Sia l’UE sia la Svizzera attribuiscono tuttavia a questo termine il medesimo significato, escludendo così che si tratti di persone giuridiche.
Al capoverso 1 lettera b si rimanda – in materia di requisiti per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine,– agli articoli 6 paragrafo 1, 7 paragrafo 1, 8 e 25 paragrafi da 1 a 4 e agli allegati da I a XI del regolamento UE relativo alle macchine. La Commissione europea ha la possibilità di modificare gli allegati I (elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati) e II (elenco indicativo dei componenti di sicurezza) del regolamento UE relativo alle macchine mediante atti normativi d’esecuzione. In caso di modifica dei relativi allegati si applica l’articolo 11 (Modifiche al regolamento UE relativo alle macchine) dell’OMacch.
Le rispettive disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2) e dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) del 26 maggio 2016 sugli impianti di telecomunicazione (OOIT; RS 784.101.21) si applicano alle macchine provviste di parti a radiofrequenza. Questi impianti devono soddisfare fra l’altro i requisiti sulla cibersicurezza (cfr. in particolare l’art. 7 cpv. 3 lett. d OIT i. c. d. con l’allegato 1 OOIT). Le disposizioni corrispondenti a livello europeo sono contenute nel regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva. Il controllo di questi impianti è riservato all’UFCOM.
Art. 5 Procedura di valutazione della conformità e marcatura CE per macchine e
prodotti correlati
Per classificare una macchina o un prodotto correlato si rimanda ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I, parte A e parte B, del regolamento UE relativo alle macchine. Le macchine o i prodotti correlati che rientrano in una categoria di macchine e prodotti correlati di cui all’allegato I, parte A, del regolamento UE relativo alle macchine devono essere sottoposti a una valutazione di conformità da parte di un organismo esterno dedicato. Se la macchina o il prodotto correlato rientra in una categoria dell’allegato I, parte B, del regolamento UE relativo alle macchine, un organismo di valutazione della conformità va coinvolto unicamente se la macchina o il prodotto corrispondente non è stato fabbricato in base a norme armonizzate o specifiche comuni. Per le macchine o i prodotti correlati che non rientrano nelle categorie di macchine o prodotti correlati di cui