Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 14 pagine
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2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
Con la revisione totale dell’OMacch, il regolamento UE relativo alle macchine viene trasposto con valore equivalente nell’OMacch applicando la tecnica del rimando. Le disposizioni dell’OMacch rimandano direttamente alle pertinenti disposizioni per la Svizzera del regolamento UE relativo alle macchine. La tecnica del rimando viene già utilizzata in altri settori di prodotti oggetto di ARR e ha dato buoni risultati. Ne sono esempi l’ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (OAsc; RS 930.112), l’ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (OSRP; RS 930.113), l’ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (OSAP; RS 930.114), l’ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza degli apparecchi a gas (OAppG; RS 930.116) e l’ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (ODPI; RS 930.115).
La revisione consente di raggiungere nel settore delle macchine un livello di protezione equivalente fra l’UE e la Svizzera. Funge inoltre da presupposto per l’aggiornamento dell’allegato 1, capitolo 1 dedicato alle macchine nell’ARR.
Il Consiglio federale prevede di far entrare in vigore e rendere applicabile la riveduta OMacch in concomitanza con l’inizio dell’applicabilità del regolamento UE relativo alle macchine il 20 gennaio 2027.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
L’OMacch non viene attuata direttamente dalla Confederazione (Segreteria di stato dell’economia SECO). La SECO ha stipulato contratti di prestazioni con tre organi di controllo che eseguono l’ordinanza nel settore delle macchine. I costi degli organi di controllo sono assunti dalla Confederazione (art. 9 e 14 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti [LSPro, RS 930.11] in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 2 dell’ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti [OSPro, RS 930.111] e i contratti di prestazioni).
La sorveglianza del mercato in materia di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine è disciplinata dagli articoli 19–29 OSPro. La revisione dell’OMacch non ha pertanto un impatto diretto sull’attività di sorveglianza del mercato degli organi di controllo. I nuovi requisiti dell’OMacch riveduta richiedono tuttavia a seconda delle circostanze una formazione adeguata degli specialisti e potrebbero pertanto comportare temporaneamente oneri finanziari e amministrativi (tempo necessario).
La possibilità di mettere a disposizione d’ora in poi la documentazione in formato digitale richiede a seconda delle circostanze l’introduzione di nuove procedure (digitali) di sorveglianza del mercato da parte degli organi di controllo per garantire la verificabilità anche di questi documenti.
Questo onere supplementare può essere coperto con le attuali risorse finanziarie e di personale.
2.3 Domande sull’attuazione
L’attuazione dell’OMacch è garantita dalla sorveglianza del mercato. La sorveglianza del mercato in materia di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine è tuttavia