Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 14 pagine
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La revisione è in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare nei confronti dell’UE. L’ARR si basa sull’equivalenza delle prescrizioni di legge della Svizzera e dell’UE. In ogni revisione sostanziale delle prescrizioni giuridiche di carattere tecnico in un settore contemplato dall’accordo, l’ARR deve essere aggiornato per garantire all’industria svizzera di accedere più facilmente al mercato interno dell’UE. Una legislazione equivalente – che rappresenta l’obiettivo della presente revisione – costituisce pertanto un presupposto per l’aggiornamento dell’ARR.
Il capitolo sulle macchine nell’ARR dovrebbe essere aggiornato entro il 20 gennaio 2027, data dell’entrata in vigore del regolamento UE relativo alle macchine nell’Unione europea.
La Svizzera e l’UE lavorano nel quadro della dichiarazione sottoscritta congiuntamente nel giugno 2025 per assicurare l’attuazione ottimale degli accordi esistenti, in particolare dell’ARR, sino all’entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE. Il DEFR esaminerà, insieme con le cerchie interessate, le conseguenze di un mancato aggiornamento dell’accordo entro il termine menzionato e le possibilità di porvi rimedio.
5.3 Assoggettamento al freno all’indebitamento
Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi, nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno all’indebitamento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost..
5.4 Delega delle competenze legislative
In virtù dell’articolo 8 OMacch la competenza di designare norme tecniche spetta alla SECO. La SECO ha inoltre la facoltà di dichiarare vincolanti atti normativi dell’UE che stabiliscono specifiche comuni secondo l’articolo 20 paragrafo 3 del regolamento UE relativo alle macchine. L’autorizzazione a designare norme tecniche è già contenuta nell’attuale OMacch. La nuova possibilità della Commissione europea di emanare specifiche comuni giustifica il fatto che anche queste vengano emanate dal Consiglio federale sulla base dell’articolo 6 LPSro.
La Commissione europea ha la competenza di modificare (mediante atti normativi delegati) l’allegato I del regolamento UE relativo alle macchine (elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati) e l’allegato II del regolamento UE relativo alle macchine (elenco indicativo dei componenti di sicurezza). Poiché l’OMacch rimanda ai due allegati, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha ottenuto la competenza, come nella ODPI e nella OAppG, di dichiarare la modifica applicabile in Svizzera rettificando la data/il rimando riportato nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1 OMacch.
5.5 Protezione dei dati
Nel quadro della sorveglianza del mercato delle macchine vengono elaborati dati di persone giuridiche. Essendo tale sorveglianza disciplinata dagli articoli 19−29 LSPro, la revisione dell’OMacch non ha ripercussioni sulla protezione dei dati.