Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
all’allegato I, parte A o parte B, non è necessario ricorrere a un organismo di valutazione della conformità. La precedente direttiva UE relativa alle macchine effettuava una distinzione solo tra le categorie di macchine che richiedevano il coinvolgimento di un organismo di valutazione della conformità, qualora non fosse stata applicata una norma armonizzata, e le macchine non contemplate dal relativo allegato. La Commissione europea ha ora la possibilità di modificare l’allegato I del regolamento UE relativo alle macchine mediante atti normativi d’esecuzione. In caso di modifica del rispettivo allegato si applica l’articolo 11 OMacch (Modifiche al regolamento UE relativo alle macchine).
Per la valutazione della conformità delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi- macchine, il capoverso 3 rimanda alle pertinenti disposizioni del regolamento UE relativo alle macchine.
Il capoverso 4 definisce la riserva relativa alla marcatura CE. La marcatura CE è un contrassegno UE con il quale il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto soddisfa tutti i requisiti legali pertinenti dell’UE atti a garantire la tutela della salute, la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Nel diritto svizzero questo contrassegno non può pertanto essere richiesto. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE. L’articolo 24 del regolamento UE relativo alle macchine contiene norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e di altre indicazioni (p. es. numero di identificazione dell’organismo notificato). In virtù della riserva riguardante la marcatura CE, l’articolo 24 paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento UE relativo alle macchine non è applicabile. Tramite un rimando, tuttavia, l’articolo 24 paragrafi 3 e 4 viene nuovamente dichiarato applicabile.
Art. 6 Requisiti degli organismi di valutazione della conformità e autorità di
designazione
I requisiti degli organismi di valutazione della conformità vengono definiti al capoverso 1.
Il capoverso 2 rimanda agli articoli dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD; RS 946.512). Questa ordinanza disciplina la procedura di designazione e il controllo, la sospensione e la revoca della designazione e regolamenta il rilascio di certificati di conformità e la loro sospensione e revoca.
Art. 7 Obblighi degli operatori economici
Questo articolo disciplina in dettaglio gli obblighi dei singoli operatori economici. In proposito rimanda agli articoli corrispondenti del regolamento UE relativo alle macchine, che definiscono gli obblighi di fabbricanti, mandatari, importatori e distributori (p. es. l’obbligo di sistemazione della documentazione tecnica). Definisce inoltre i casi in cui un importatore o un distributore deve adempiere agli obblighi del fabbricante e in cui una persona fisica o giuridica è tenuta a soddisfare gli obblighi del fabbricante a seguito di una modifica essenziale della macchina o del prodotto correlato e stabilisce gli obblighi in relazione all’identificazione degli operatori economici.