Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

vendere un settore d’attività in tempi ristretti. È però altamente incerto quanto riuscirà a ottenere. Secondo la regolamentazione vigente, le DTA la cui realizzazione dipende dalla redditività futura devono essere interamente dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria. Dal punto di vista prudenziale, le DTA derivanti da differenze temporanee21 sono però in parte considerate attivi che possono essere ponderati in funzione del rischio. La crisi ha mostrato che il mantenimento del valore delle DTA non è in genere sufficiente e che dal punto di vista prudenziale sarebbe opportuna una deduzione generale.

Mentre già oggi le DTA derivanti da riporti di perdite sono trattate come non redditizie dal punto di vista prudenziale e vengono dedotte dal capitale prudenziale, le DTA derivanti da differenze temporanee possono attualmente essere considerate redditizie fino a un limite definito della franchigia ed essere pertanto ponderate in funzione del rischio. Anche queste ultime DTA devono ora essere dedotte integralmente dal capitale prudenziale. Le nuove regolamentazioni negli ambiti menzionati aumentano l’uniformità nel trattamento prudenziale e il mantenimento del valore dei fondi propri prudenziali. Gli effetti prociclici vengono ridotti in modo mirato, il che aumenta il margine di manovra nelle situazioni di crisi e migliora le prospettive di successo delle misure di stabilizzazione.

2.1.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

Per quanto riguarda il trattamento prudenziale del software, in alternativa a una deduzione uniforme del software iscritto a bilancio come valore immateriale o non immateriale dai fondi propri di base di qualità primaria è stato esaminato anche un ammortamento prudenziale su un numero massimo prestabilito di anni, come applicato per esempio nell’Unione europea (UE). Poiché, in linea di massima, nell’UE si applicano gli IFRS come principi di iscrizione a bilancio (il software viene quindi classificato come valore patrimoniale immateriale), la normativa unionale prevede il computo prudenziale nel capitale proprio prudenziale di un importo dell’ammortamento cumulato secondo il diritto in materia di vigilanza del software iscritto a bilancio come valore immateriale (v. n. 2.1.2). Poiché per il software come valore patrimoniale immateriale è prevista la normativa dell’UE, un recepimento di tale prassi nell’OFoP non avrebbe risolto la questione della disparità di trattamento oggi esistente tra le banche a seconda dello standard di presentazione dei conti utilizzato. Per raggiungere l’obiettivo della parità di trattamento, si sarebbe inoltre dovuto definire un ammortamento analogo su massimo tre anni anche per il software iscritto a bilancio come investimento materiale. Una tale regolamentazione non esiste però in nessun’altra giurisdizione. La soluzione scelta dall’UE comporta inoltre un metodo di calcolo relativamente complicato, che per il trattamento prudenziale del software si discosterebbe dall’ammortamento del software per fini contabili. La normativa dell’UE rappresenta altresì uno scostamento dai requisiti dello standard minimo di Basilea22, in quanto questi prevedono una deduzione integrale dei valori patrimoniali immateriali dai fondi propri di base di qualità primaria. Il mantenimento del valore del software per l’assorbimento delle perdite viene inoltre messo generalmente in discussione. Per i motivi sopraesposti, questa alternativa dell’ammortamento prudenziale su più anni è stata considerata meno adatta a conseguire l’obiettivo previsto.

Sono state esaminate misure anche in riferimento al trattamento prudenziale dei valori

patrimoniali destinati a essere detenuti fino alla scadenza (posizioni nel portafoglio della

banca). Per questi valori patrimoniali, per la presentazione dei conti si utilizzano due approcci di valutazione: «amortised cost (accrual)» e «cost less impairment». I due approcci non reagiscono a variazioni generiche del valore di mercato, bensì tengono conto solo della probabilità di rimborso alla scadenza. In un contesto di tassi di interesse in forte crescita, il valore di mercato delle posizioni HTM può essere di gran lunga inferiore rispetto al valore

21 Cfr. art. 32 cpv. 1 lett. d OFoP.

22 BRI, Basel Framework, CAP30.7, consultabile all’indirizzo: CAP30 - Regulatory adjustments.