Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

grado di assorbire le perdite27. Oltre al Regno Unito, anche il Canada28 e l’Australia29 prevedono una deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria. Le banche statunitensi applicano lo standard di presentazione dei conti US-GAAP, che ammette il trattamento del software sia come investimento materiale sia come valore patrimoniale immateriale. Dal punto di vista prudenziale, negli Stati Uniti non è però prevista alcuna deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria. Dalla fine del 2020 l’UE30 applica il metodo seguente: per il software classificato come valore patrimoniale immateriale, invece di una deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria è possibile imputare al capitale prudenziale un importo del software ammortizzato a titolo prudenziale. La durata massima di ammortamento è pari a tre anni (si deve utilizzare il valore più basso tra tre anni o il valore di vita utile [«useful life»]). In questo caso l’ammortamento inizia contemporaneamente a quello effettuato nella presentazione dei conti, vale a dire non appena il software è in uso, e deve essere effettuato singolarmente per ogni software (nessun ammortamento di gruppi di software). Nel corso dello sviluppo e fino al momento in cui il software entra in uso, si applica ancora la deduzione integrale dal capitale degli importi capitalizzati. La manutenzione o gli aggiornamenti del software esistente possono essere capitalizzati rispettivamente come nuovo software. Per le banche interessate dell’UE, questo nuovo approccio comporta una semplificazione prudenziale rispetto all’applicazione finora rigorosa dello standard minimo di Basilea, in base al quale il software classificato come valore immateriale deve essere dedotto integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria. Tutti i gruppi assicurativi in Svizzera sono tenuti a classificare il loro software come elemento patrimoniale immateriale e a dedurlo dai fondi propri computabili secondo l’articolo 32 capoverso 4 dell’ordinanza del 9 novembre 200531 sulla sorveglianza. Una siffatta regolamentazione uniforme del software risulta dunque opportuna anche per le banche svizzere.

Per quanto riguarda le DTA, lo standard minimo di Basilea prescrive che queste, a causa di differenze temporanee, siano ponderate in funzione del rischio al 250 per cento fino a un limite della franchigia pari al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria. Le DTA al di sopra di tale valore soglia devono essere dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria32. Nell’UE si applica la stessa regolamentazione33, mentre negli Stati Uniti si applica per la deduzione un limite della franchigia del 25 per cento. Con questa misura sussiste uno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 della legge del 29 settembre 202334 sullo sgravio delle imprese (LSgrI) che tuttavia è considerato importante e opportuno per l’ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF svizzera. Per quanto riguarda il software e gli PVA non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

27Bank of England, Prudential Regulation Authority, Implementation of Basel standards, Policy Statement

PS17/21, capitolo 6, luglio 2021, consultabile all’indirizzo: PS17/21

28Office of the Superintendent of Financial Institutions, Capital Adequacy Requirements (CAR) 2024, Chapter 2

– Definition of Capital, nota 66, consultabile all’indirizzo: Capital Adequacy Requirements (CAR) (2024) - Chapter 2

29Australian Prudential Regulation Authority (APRA), Prudential Standard APS 111, Capital Adequacy:

Measurement of Capital, gennaio 2022, consultabile all’indirizzo: APS 111 Capital Adequacy Measurement of Capital

30European Banking Authority (EBA), Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on the prudential

treatment of software assets under Article 36 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) amending Delegated Regulation (EU) 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the council with regard to regulatory technical standards for own funds requirements for institutions, 14 ottobre 2020, consultabile all’indirizzo: Final Draft RTS on prudential treatment of software assets

31 RS 961.011

32 BRI, Basel Framework, CAP30.9, consultabile all’indirizzo: CAP30 - Regulatory adjustments.

33 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, consultabile all’indirizzo: CRR.

34 RS 930.31