Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
contabile. Quanto maggiore è la variazione dei tassi di interesse e quanto più lunga è la durata residua, tanto più elevata sarà la differenza di valore. Nel 2023, a causa di massicci prelievi di depositi dei clienti, alcune banche regionali statunitensi hanno dovuto vendere parte dei loro investimenti finanziari iscritti come HTM, realizzando solo il valore di mercato nettamente più basso. Tale situazione ha dato luogo a perdite sostanziali e a una carenza di capitale, cui hanno fatto seguito anche i fallimenti della Silicon Valley Bank e della First Republic Bank. Anche presso numerose banche svizzere, i rapporti annuali 2022 e 2023 mostrano una grande differenza tra i valori contabili e di mercato degli attivi. L’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS ha determinato anche una valutazione al «fair value» del bilancio di Credit Suisse da cui sono derivate sostanziali riduzioni del valore, soprattutto sul portafoglio ipotecario. Tali rettifiche di valore saranno però recuperate nel corso della durata residua. Poiché gli investimenti finanziari detenuti dalle banche in Svizzera possono essere solitamente utilizzati per operazioni di pronti contro termine con la BNS, rispetto alle banche regionali statunitensi (che non hanno accesso alla finestra di sconto della Federal Reserve «Fed discount window») è molto meno probabile che si debba ricorrere a vendite di emergenza. La necessità di agire in Svizzera è dunque molto meno impellente. Una modifica prudenziale in questo settore determinerebbe inoltre un sostanziale scostamento dallo standard internazionale. Per tali motivi, si rinuncia a questa misura.
Le misure concernenti il software, la valutazione prudente e le attività fiscali differite saranno attuate non solo per le SIB ma in linea di principio per tutte le banche, in quanto i punti deboli descritti possono sussistere presso ogni singola banca. È dunque opportuno adottare una regolamentazione uniforme.
2.1.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
In riferimento alla valutazione prudente necessaria dal punto di vista prudenziale delle posizioni valutate al «fair value» nel portafoglio di negoziazione e della banca («prudent valuation adjustments» [PVA], ovvero adeguamenti della valutazione prudente), gli standard minimi di Basilea23 prevedono requisiti generali in materia di valutazione24. Nell’ambito dell’attuazione nazionale dei requisiti dello standard minimo di Basilea, l’UE ha redatto requisiti dettagliati per la concretizzazione dello standard relativo alla determinazione degli PVA25.
Lo standard minimo di Basilea non contiene requisiti espliciti in materia di trattamento prudenziale del software. Secondo le prescrizioni in materia di presentazione dei conti26 della FINMA, il software è da considerarsi un investimento materiale e può quindi essere ponderato in funzione del rischio ai fini del trattamento prudenziale. Per contro, gli IFRS impongono in linea di massima la classificazione come valore patrimoniale immateriale, cosa che dal punto di vista prudenziale comporta una deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria. L’autorità di regolamentazione prudenziale (Prudential Regulation Authority, PRA) della Bank of England prescrive una deduzione integrale del software dai fondi propri di base di qualità primaria, in quanto il software nella fase di «going concern» non è considerato in
23 Tutti i rimandi a paragrafi dello standard minimo di Basilea nell’OFoP e nel commento ai singoli articoli si riferiscono ai riferimenti di cui all’allegato 1 OFoP, non hanno alcuna pretesa di completezza e producono un effetto giuridicamente vincolante solo nei casi in cui vi sia un rimando esplicito anche nel testo dell’ordinanza. La versione determinante dello standard minimo di Basilea può essere consultata sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea. Le abbreviazioni (p. es. CAP) si riferiscono ai rispettivi capitoli dello standard minimo di Basilea.
24 BRI, Basel Framework, CAP50, consultabile all’indirizzo: CAP50 - Prudent valuation guidance.
25 Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, consultabile all’indirizzo: (UE) 2016/101.
26 Ordinanza FINMA del 31 ottobre 2019 sui conti (OAPC-FINMA; RS 952.024.1)