Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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Confederazione adempie un compito che i Cantoni, da soli, non sono in grado di eseguire integralmente. Di conseguenza, la LSIP si basa sull’articolo 57 capoverso 2 Cost. secondo cui la Confederazione è autorizzata a coordinare i propri sforzi con i Cantoni in materia di sicurezza interna e a trattare le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità (art. 173 cpv. 2 Cost.).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è in linea con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con le garanzie in materia di diritti umani della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2). Le pertinenti garanzie (art. 8 CEDU e art. 17 del Patto ONU II) corrispondono in ampia misura ai diritti fondamentali sanciti dalla Cost. L’essenza dei diritti fondamentali in questione rimane preservata. Le modifiche proposte sono inoltre conformi al diritto europeo, contribuiscono ad adempiere gli impegni della Svizzera che derivano dall’adesione all’Accordo di associazione a Schengen e agevolano l’attuazione della direttiva (UE) 2023/97737 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti contenenti norme di diritto, in particolare quelle che tangono diritti costituzionali, sono emanate sotto forme di legge federale. Ciò è garantito dal presente progetto.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi, né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Protezione dei dati

Il progetto prevede l’introduzione di nuove possibilità di consultare dati personali degni di particolare protezione, motivo per cui è stato eseguito un accertamento preliminare del rischio. Ne è risultata la necessità di eseguire una VIPD conformemente all’articolo 22 LPD. La VIPD è stata allestita secondo le prescrizioni dell’IFPDT. È emerso che grazie alle misure adottate non sussistono più rischi considerevoli per i diritti della personalità delle persone in questione. La VIPD è stata sottoposta

all’IFPDT per parere. Quest’ultimo ritiene che l’attribuzione di diritti d’accesso conformi alla legge secondo l’articolo 17c capoverso 2 AP-LSIP sia da considerarsi impegnativa per i responsabili e sia quindi associata a rischi elevati e che comporterà un onere lavorativo aggiuntivo per le autorità di vigilanza sulla protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni. fedpol preciserà la VIPD esistente dopo l’apertura

37 Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, versione della GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1