Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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(«financial intelligence unit», FIU) secondo gli standard internazionali del Gruppo di azione finanziaria (GAFI). MROS riceve le comunicazioni di sospetto inoltrate, secondo la LRD e il CP, da intermediari finanziari e altri enti soggetti all’obbligo di comunicazione. Integra le comunicazioni con dati supplementari, svolge le sue analisi e decide, caso per caso, se trasmettere le informazioni ottenute a un’autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico della Confederazione o pubblici ministeri cantonali) sotto forma di denuncia.
Per adempiere i suoi compiti, MROS può verificare in uno dei sistemi d’informazione cui ha accesso, se la persona fisica o giuridica oggetto di una comunicazione o di una denuncia vi è registrata. La base legale formale per l’accesso di MROS a simili sistemi d’informazione è stata creata in particolare con l’articolo 35a LRD.
Art. 35a cpv. 1, frase introduttiva
Nella versione tedesca, il termine «Datenbank» è sostituito con «Informationssystems», una definizione più precisa in termini tecnici che permette inoltre di armonizzare la terminologia all’interno della LRD. Per il resto, i diritti d’accesso di MROS sono retti dalle pertinenti disposizioni.
Una volta che i sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni saranno collegati alla piattaforma nazionale di consultazione e che i Cantoni e la Confederazione potranno consultare i dati tramite la piattaforma, il registro nazionale di polizia di cui all’articolo 17 LSIP non servirà più e potrà essere disattivato. Quando ciò accadrà, si potrà procedere all’abrogazione del capoverso 1 lettera a che disciplina l’accesso al registro nazionale di polizia.
5 Ripercussioni
Il nuovo articolo 57 capoverso 3 Cost. crea i presupposti per una collaborazione di polizia più efficiente e quindi per il rafforzamento della sicurezza, uno degli obiettivi statali centrali della Confederazione Svizzera (art. 2 cpv. 1 Cost.). La disposizione costituzionale non è però direttamente applicabile; autorizza l’Assemblea federale a emanare la necessaria legislazione per la sua attuazione. Ciò avverrà con la revisione parziale della LSIP.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
In relazione con la piattaforma di consultazione di polizia e lo sportello unico da creare presso fedpol, andrebbe previsto un onere aggiuntivo per il trattamento di dati che non potrà essere fronteggiato con le risorse esistenti.
Già oggi, fedpol risponde a un totale di circa 5000-7000 domande di informazione all’anno concernenti i sistemi d’informazioni da esso gestiti. Il trattamento di queste domande richiede circa due equivalenti a tempo pieno. A ciò si aggiunge l’onere causato da procedure di ricorso collegate alle domande di informazione. La gestione di questo nuovo sportello unico comporterebbe una forte impennata del numero di domande di informazione presso fedpol. Nonostante venga mantenuta la possibilità di presentare domande di informazione a Cantoni e Comuni, è presumibile che i richiedenti si rivolgeranno maggiormente a questo nuovo servizio centrale di informazione