Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
popolazione e del personale della polizia dei trasporti e di aumentare l’efficienza del lavoro di polizia evitando ridondanze e inutili attese. Inoltre, consentirà di sgravare le polizie cantonali e comunali. Per questi motivi sarà sottoposta a modifica anche la LFSI.
Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007
Art. 211a
Questa nuova disposizione non è riconducibile alla modifica della LSIP, bensì alla decisione del Tribunale federale DTF 151 I 137 che ha, tra le altre cose, abrogato una disposizione della legge cantonale lucernese del 27 gennaio 1998 sulla polizia. Introdotta il 24 ottobre 2022, tale disposizione era volta a disciplinare la ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico (AFV) al fine della ricerca di persone od oggetti e del perseguimento penale di crimini e delitti. Secondo il Tribunale federale, la priorità dell’impiego previsto dell’AFV e quindi l’obiettivo prioritario della norma lucernese era il perseguimento penale. Il disciplinamento di quest’ultimo non spetta tuttavia ai Cantoni, ma alla Confederazione. La disposizione in questione doveva pertanto essere abrogata anche perché era stata emanata in violazione delle pertinenti competenze.
Nel messaggio del 21 dicembre 200533 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, il Consiglio federale aveva precisato che il Codice di procedura penale si limita a definire le condizioni cui sono subordinate le ricerche, senza menzionare gli strumenti da usare a tal fine e che la sede più appropriata per questi ultimi sono il diritto di polizia e il diritto amministrativo34. Nella letteratura specializzata questa posizione non è stata contestata, anzi, in diversi casi è stata espressamente condivisa35.
Sebbene la sentenza del Tribunale federale riguardi esclusivamente l’AFV, in riferimento ad altri strumenti di ricerca si potrebbe tuttavia argomentare che questi vengano applicati nell’ambito dell’articolo 210 CPP per scopi legati al perseguimento penale, motivo per cui debbano disporre di una base nel CPP. Tutti i mezzi e gli strumenti di ricerca andrebbero pertanto disciplinati all’interno del CPP.
Vi sono diverse ragioni che si oppongono a tale interpretazione: i mezzi e gli strumenti impiegati per la ricerca nell’ambito di un procedimento penale possono spesso essere utilizzati anche a fini preventivi di polizia. A ciò si aggiunge il fatto che l’attività preventiva di polizia e i compiti di polizia in materia di perseguimento penale possono sovrapporsi o confluire gradualmente36. Le leggi cantonali pertanto disciplinano spesso entrambi questi aspetti nella stessa normativa all’interno della medesima norma. Visto lo stretto collegamento tra l’attività di polizia preventiva e quella in materia di procedura penale risulterebbe molto difficile e oneroso separare le regolamentazioni cantonali al
33 FF 2006 989
34 FF 2006 989, in particolare 1125. A tale riguardo, si esprime in modo ancora più esplicito il rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, Berna, giugno 2001, pag. 150: «i dettagli, in primis il disciplinamento e l’esecuzione delle diverse misure di ricerca, sono demandati al diritto in materia di polizia o amministrativo».
35 Ulrich Weder, commento all’art. 210 CPP in: Andreas Donatsch/Viktor Lieber/Sarah Summers/Wolfgang Wohlers [ a c. di], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3a ed., Zurigo 2020, art. 210 n. 22
36 Sentenza del Tribunale federale 1C_63/2023 del 17 ottobre 2024, consid. 3.5.2