Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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fine di mantenere nel diritto cantonale la parte preventiva e di integrare invece nel CPP la parte relativa alla procedura penale. Inoltre, le norme di procedura penale e quelle sui compiti preventivi di polizia dovrebbero combaciare esattamente in termini di contenuto, affinché non vi siano lacune o incongruenze tra i due disciplinamenti. Considerato l’elevato numero di normative cantonali, sarebbe un lavoro difficilmente realizzabile.

Per questo motivo s’intende integrare nel CPP una disposizione che obblighi i Cantoni a creare le basi legali necessarie per i mezzi e gli strumenti impiegati nelle ricerche ai sensi dell’articolo 210 CPP. In questo modo viene sancita la concezione originaria del CPP secondo cui quest’ultimo definisce unicamente le condizioni per la ricerca, mentre gli strumenti e i mezzi sono invece disciplinati nel diritto cantonale.

Per quanto possa apparire insolito, affidare un tale mandato legislativo ai Cantoni è comunque ammissibile. Nel legiferare, i Cantoni dovranno naturalmente tenere conto delle prescrizioni del diritto sovraordinato concernenti segnatamente il livello e la densità normativa, la proporzionalità delle ingerenze nei diritti fondamentali, i meccanismi di controllo e la conservazione dei dati. Questa delega della potestà regolamentare permetterà inoltre ai Cantoni di emanare i disciplinamenti necessari per l’impiego dell’AFV quale mezzo per la ricerca nell’ambito della procedura penale, tenendo tuttavia particolarmente conto del fatto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si tratta di una grave ingerenza nel diritto all’autodeterminazione informativa (DTF 141 I 11 consid. 3.2, DTF 151 I 142 consid. 3.1.1).

Occorre inoltre considerare che l’articolo 211a AP-CPP proposto non va inteso nel senso che il diritto cantonale possa consentire in via generale l’utilizzo dei dati ottenuti tramite AFV ai fini del perseguimento penale. Le disposizioni sulla ricerca (art. 210– 211 CP e 211a AP-CPP) autorizzano unicamente la ricerca di determinate persone e di determinati oggetti e valori patrimoniali (art. 210 cpv. 1 e 4 CPP). In tale ambito i dati ottenuti tramite monitoraggio del traffico potrebbero essere confrontati con segnalazioni di persone o veicoli determinati. L’articolo 211a AP-CPP, invece, non permetterebbe ad esempio di procedere alla valutazione del monitoraggio del traffico al fine di trovare e identificare, a seguito di un reato, persone o veicoli sospetti oppure di allestire un profilo degli spostamenti di una persona sospetta nell’ambito di un’inchiesta penale. Per questo genere di misure servirebbe anche in futuro una pertinente base legale federale.

Legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Affinché gli organi di sicurezza possano consultare i dati in AFIS e così sgravare i corpi di polizia, serve una base legale formale che viene ora introdotta in questa sede. La consultazione in AFIS è consentita unicamente se la persona in questione non è in grado di esibire un documento o se sussistono dubbi fondati sulla sua identità. Il rilevamento stesso e in particolare la sua disposizione sono retti dall’articolo 260 CPP.

Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro

MROS funge da servizio centrale nazionale che riceve le comunicazioni di sospetto concernenti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Adempie i compiti di un’unità di intelligence finanziaria