Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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Art. 6 Misure in caso di quote di riciclaggio insufficienti di cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili
Questo nuovo articolo introduce quote di riciclaggio per imballaggi in plastica non riutilizzabili e cartoni per bevande, come già previsto per gli imballaggi per bevande in vetro, alluminio e PET nell’attuale articolo 8 OIB. La quota di riciclaggio garantisce che una percentuale elevata degli imballaggi destinati alla raccolta separata venga effettivamente riciclata.
Il capoverso 1 definisce una quota di riciclaggio per gli imballaggi non riutilizzabili soggetti all’obbligo di ripresa di cui all’articolo 4 in misura pari al 55 per cento per gli imballaggi in plastica e al 70 per cento per i cartoni per bevande.
Secondo la definizione dell’articolo 2 lettera j, la quota di riciclaggio è la percentuale di imballaggi riciclati durante un anno civile in rapporto al peso totale di imballaggi non riutilizzabili fabbricati con quello stesso materiale e consegnati per l’utilizzo in Svizzera.
Le quote vengono fissate come proposto per diversi motivi. Da un lato l’introduzione di una nuova raccolta richiede un certo periodo di adattamento: non si può presumere che nei prossimi anni la popolazione o le imprese smaltiranno separatamente ogni tipo di imballaggio, una parte del materiale di imballaggio continuerà a finire negli impianti di incenerimento dei rifiuti. Inoltre, non tutti gli imballaggi in plastica sono riciclabili: una parte deve essere scartata durante il processo di selezione e riciclaggio, ad esempio per la presenza di composti non separabili di diversi tipi di plastica o per un’eccessiva contaminazione. Una percentuale del 55 per cento costituisce quindi un obiettivo ambizioso ma raggiungibile. Lo stesso vale per la quota di cartoni per bevande.
La quota di riciclaggio per imballaggi in plastica non riutilizzabili si richiama alle prescrizioni del regolamento UE sugli imballaggi, in cui è stata fissata la stessa percentuale del 55 per cento da raggiungere entro la fine del 2030. La quota di riciclaggio del 70 per cento dei cartoni per bevande è conforme all’obiettivo di RecyPac ed è condivisa dall’associazione per il riciclaggio dei cartoni per bevande (Verein Getränkekarton-Recycling).
La quota di riciclaggio è calcolata in base agli obblighi d’informare di cui alla sezione 5 OI (art. 21 e 22 OI).
Il capoverso 2 stabilisce quali misure il Consiglio federale deve introdurre in via prioritaria su proposta del DATEC, in caso di mancato raggiungimento della quota di riciclaggio non viene raggiunta. I distributori devono poter essere obbligati a prelevare una TSA sugli imballaggi corrispondenti. In questo caso, in virtù dell’articolo 32abis LPAmb, la Confederazione incarica un’organizzazione di riscuotere la tassa, di cui fissa l’importo e l’utilizzo in un’apposita ordinanza (dipartimentale). Poiché una TSA statale comporterebbe una notevole ingerenza nella libertà economica (art. 27 Cost.), per motivi di proporzionalità deve essere introdotta solo a seguito di un attento esame delle cause del mancato conseguimento dell’obiettivo (non raggiungimento delle quote).
La TSA sarà compresa direttamente nel prezzo di vendita del prodotto imballato, in modo che la restituzione sia gratuita per i clienti: è lecito supporre che le quantità siano destinate ad aumentare, se la ripresa è gratuita. Per gli imballaggi per bevande in PET soggetti al contributo di riciclaggio anticipato (CRA), che possono essere restituiti gratuitamente, la quota di riciclaggio si attesta da anni oltre l’80 per cento.
Sempre in linea con l’attuale regolamentazione delle bottiglie per bevande in PET (art. 8 cpv. 2 OIB), nel capoverso 3 si stabilisce una misura secondaria, ossia una regolamentazione più rigorosa del finanziamento, qualora gli obiettivi fissati continuino a non essere raggiunti. In questo caso il DATEC potrà introdurre un obbligo di deposito