Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine

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Poiché non è più il settore pubblico a esercitare il potere decisionale sullo smaltimento, cioè sui flussi materiali e finanziari, occorre definire i requisiti necessari per continuare a garantire uno smaltimento ecocompatibile e in grado di coprire i costi. Occorre inoltre fare in modo che i Cantoni e i Comuni possano continuare a pianificare e finanziare lo smaltimento dei rifiuti urbani residui in modo sostenibile (p. es. capacità del parco veicoli, impianto di incenerimento dei rifiuti urbani ecc.). Il nuovo articolo specifica tali principi e requisiti nei capoversi che seguono.

Il capoverso 1 disciplina i requisiti cui devono attenersi le parti soggette all’obbligo di ripresa o le organizzazioni settoriali private da questi incaricate. Tali requisiti sono definiti nelle lettere a–e.

La lettera a stabilisce che tutti gli attori coinvolti nella catena di smaltimento devono essere indennizzati per le prestazioni rese a copertura dei costi. L’obbligo sussidiario di ripresa trasferisce ai distributori il potere decisionale sullo smaltimento rispettoso dell’ambiente di imballaggi in plastica non riutilizzabili e cartoni per bevande usati. Se per adempiere tale obbligo si ricorre a un’organizzazione settoriale, questa entra in possesso dell’intero quantitativo di rifiuti di imballaggi in plastica, arrivando a detenere un importante potere di mercato. La lettera a serve quindi a tutelare tutte le imprese coinvolte nello smaltimento.

La lettera b stabilisce che i costi di smaltimento devono essere proporzionati al principio di causalità fissato nella LPAmb. Di conseguenza, devono essere sostenuti da chi ha prodotto i rifiuti, ad esempio attraverso un sacco a pagamento per la raccolta o un contributo di riciclaggio anticipato. Inoltre, queste entrate possono essere impiegate solo per coprire i costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti in questione e non per altri scopi. Per un corretto impiego delle entrate, è possibile fare riferimento per analogia alle attività elencate nell’articolo 10 OI.

La lettera c stabilisce che la percentuale di imballaggi per bevande in PET non deve superare il 2 per cento dell’intera massa raccolta. Gli imballaggi per bevande in PET continueranno a essere disciplinati separatamente nell’articolo 18 OI, in modo da mantenere la possibilità del «riciclaggio da bottiglia a bottiglia» nel settore alimentare. In caso di mescolamento con altri imballaggi in plastica, al momento la sicurezza alimentare non è garantita e un reimpiego in bottiglie per bevande non è possibile.

La lettera d esige che le parti soggette all’obbligo di ripresa o l’organizzazione settoriale incarica adottino costantemente misure volte ad aumentare la quota di raccolta nonché la qualità e la purezza del materiale raccolto. Può trattarsi, ad esempio, di misure di sensibilizzazione attraverso i canali delle imprese (sito web ecc.) o di informazioni riportate direttamente sull’imballaggio o nei centri di smaltimento.

La lettera e stabilisce infine che anche i residui di trattamento delle raccolte differenziate, ossia la parte di raccolta che non può essere riciclata, vengano smaltiti secondo lo stato della tecnica in modo ecocompatibile ed efficiente. I residui di trattamento devono essere sottoposti alla valorizzazione materiale combinata con quella energetica in via prioritaria e poi alla sola valorizzazione energetica (in conformità con l’art. 30d cpv. 3 LPAmb).

Il capoverso 2 stabilisce che le parti soggette all’obbligo di ripresa (o un’organizzazione settoriale privata da queste incaricata) deve pubblicare ogni anno un rapporto in cui illustra l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo 5 capoverso 1 lettere a–e. Il rapporto viene inoltrato all’UFAM in forma digitale.

Per le piccole imprese che attuano l’obbligo di ripresa in modo autonomo, può trattarsi di un rapporto molto breve di poche pagine.