Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili e sui cartoni per bevande. Gli imballaggi soggetti a deposito devono essere ripresi contro rimborso di tale deposito e riciclati.
Il capoverso 4 crea la possibilità di limitare l’obbligo di prelevare un deposito agli imballaggi che costituiscono la causa principale del mancato raggiungimento della quota di riciclaggio. Possono anche essere stabilite deroghe qualora si possa dimostrare che l’obiettivo può essere raggiunto attraverso misure differenti.
È stata deliberatamente scelta una formulazione facoltativa per dare al dipartimento il margine di manovra necessario per valutare se la misura debba essere introdotta o meno. La misura può anche essere limitata ai tipi di imballaggio che costituiscono la causa principale della quota di riciclaggio insufficiente. Prima di emanare un’ordinanza dipartimentale vengono sentiti gli attori interessati.
4.3 Sezione 3: Tassa di smaltimento anticipata per imballaggi in vetro
Finora l’obbligo di riscuotere una TSA è stato applicato solo agli imballaggi per bevande in vetro (vigente art. 9 OIB). Di conseguenza, i Comuni hanno dovuto sostenere i costi supplementari per la raccolta e lo smaltimento di altri rifiuti di imballaggi in vetro, in particolare barattoli per alimenti, vasetti di prodotti cosmetici e per la cura personale, sovvenzionandoli attraverso tasse comunali sui rifiuti. Si stima che i costi non coperti dello smaltimento del vetro ammontino a circa 12,3 milioni di franchi l’anno. I fabbricanti di imballaggi in vetro non soggetti alla tassa beneficiano quindi dell’infrastruttura di smaltimento finanziata con la TSA sugli imballaggi per bevande in vetro e con le tasse di base sui rifiuti. L’obbligo di riscuotere una TSA deve quindi essere esteso ad altri imballaggi in vetro, colmando così, almeno in parte, il deficit di finanziamento.
Contemporaneamente, per introdurre la TSA su altri imballaggi in vetro, è necessario sottoporre a revisione anche l’ordinanza dipartimentale relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro, che disciplina l’importo della TSA su tali imballaggi (v. cap. 5).
Art. 7 Obbligo della tassa
Secondo il vigente articolo 9 capoversi 1 e 2 OIB, i produttori che consegnano imballaggi per bevande in vetro vuoti destinati all’impiego in Svizzera e gli importatori che importano tali imballaggi, vuoti o pieni, sono tenuti a versare per ciascuno di essi una TSA a un’organizzazione incaricata dall’UFAM.
Nel nuovo articolo 7 OI, il capoverso 1 e il capoverso 2 estendono l’obbligo di versare una tassa a tutti gli imballaggi in vetro utilizzati per prodotti alimentari e cosmetici (v. cpv. 3 lett. c).
Il capoverso 3 OIB disciplina le eccezioni.
La lettera a contiene l’attuale disposizione derogatoria, secondo cui gli imballaggi con un volume di riempimento inferiore a 0,09 l sono esclusi dalla regolamentazione. Tale valore deve ora essere corretto a 0,02 l, altrimenti molti altri tipi di imballaggi in vetro non rientrerebbero nell’obbligo TSA, in particolare numerosi prodotti cosmetici.
La soglia minima stabilita nel vigente articolo 9 capoverso 3 lettera b, pari a 1000 imballaggi l’anno, viene abbassata a 500, poiché si presume che chi importa più di 500 imballaggi ogni sei mesi agisca a titolo commerciale.
La lettera c stabilisce una restrizione dell’obbligo della TSA a determinati settori di applicazione degli imballaggi in vetro, limitata ai prodotti alimentari e cosmetici, il che significa ricomprendere tutti gli imballaggi in vetro smaltiti nell’apposita raccolta