Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine

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restituire i materiali di imballaggio soggetti all’obbligo di ripresa entro una distanza ragionevole percorribile a piedi.

A differenza dell’obbligo sussidiario di ripresa degli imballaggi per bevande in PET, qui non è prevista alcuna disposizione riguardante la ripresa gratuita, ossia nessuna regolamentazione del finanziamento. Di conseguenza, le parti soggette all’obbligo di ripresa devono limitarsi a organizzare il sistema di restituzione degli imballaggi in plastica risultanti come rifiuti e a garantirne il successivo riciclaggio. Dall’attuale situazione di mercato e dai colloqui con l’industria degli imballaggi è emerso che in molti Comuni diverse imprese di smaltimento private offrono già oggi sacchi a pagamento per la raccolta di imballaggi in plastica e cartoni per bevande provenienti da economie domestiche. Anche molti distributori si sono già uniti per ritirare imballaggi in plastica con un sacco a pagamento per la raccolta (v. riquadro 1). Questi sistemi devono continuare a esistere nonché essere promossi anche con la nuova regolamentazione.

La lettera b stabilisce che gli imballaggi in plastica non riutilizzabili devono essere riciclati. Gli imballaggi raccolti separatamente e sostanzialmente idonei per una valorizzazione materiale devono quindi essere riciclati.

La lettera c stabilisce che la possibilità di restituire gli imballaggi deve essere opportunamente segnalata presso il punto vendita. In questo modo s’intende migliorare la visibilità e l’efficacia delle misure, informando adeguatamente i clienti e sensibilizzandoli in merito alla raccolta differenziata.

Il capoverso 2 stabilisce che, se per adempiere gli obblighi si ricorre a un’organizzazione settoriale, questa è responsabile del rispetto degli stessi obblighi di cui al capoverso 1 lettere a–c che incombono alle parti soggette all’obbligo di ripresa.

Il capoverso 3 stabilisce che la ripresa deve essere effettuata a un prezzo proporzionato. Sono necessarie condizioni quadro per evitare falsi incentivi. Stabilendo che il prezzo di ripresa deve basarsi sui costi di smaltimento, si impone una restrizione. Il presente capoverso si rivolge alle parti soggette all’obbligo di ripresa. Non riguarda le imprese da esse incaricate di smaltire i materiali raccolti. Le imprese di smaltimento devono poter realizzare un normale utile commerciale, al fine di poter effettuare investimenti, ad esempio, nello stato della tecnica.

Il capoverso 4 stabilisce che sono fatte salve le misure di cui all’articolo 6 OI adottate in caso di quota di riciclaggio insufficiente.

L’obbligo sussidiario formulato in questo articolo attua la mozione Dobler 20.3695 in modo mirato ed efficiente, tenendo però conto delle iniziative esistenti nel settore privato. Grazie a questa disposizione, in futuro le materie plastiche e i cartoni per bevande facilmente riciclabili da un punto di vista meccanico, che in Svizzera risultano come rifiuto ogni anno, saranno in gran parte raccolti separatamente e riciclati su tutto il territorio nazionale.

Art. 5 Requisiti per lo smaltimento dei cartoni per bevande e degli imballaggi in plastica non riutilizzabili

Stabilendo l’obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi in plastica non riutilizzabili di cui all’articolo 4 OI, questa frazione viene regolamentata in modo speciale sulla base dell’articolo 30b LPAmb e non rientra più nel monopolio dei rifiuti urbani dei Cantoni (art. 31b cpv. 1 LPAmb). La responsabilità di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente spetta ai distributori, cioè al settore privato, che deve anche provvedere a finanziarlo.